LEGGE REGIONALE 13 gennaio 2012, n. 5 - Integrazione alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011. Bilancio pluriennale 2011-2013).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 5 del 27 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Integrazione alla legge regionale n. 2/2011

  1. Dopo l'art. 36-bis della legge regionale 10 gennaio 2011, n.

    2, recante 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011.

    Bilancio pluriennale 2011-2013', e' inserito il seguente:

    'Art. 36-ter (Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo). - 1. Ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, e' approvato l'allegato bilancio per l'esercizio finanziario 2011 dell'Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo.

  2. Ai sensi della legge regionale 10 marzo 2008, n. 5 (Un sistema di garanzie per la salute - Piano sanitario regionale 2008-2010), e' autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del seguente stanziamento relativo al finanziamento in favore dell'Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo:

    1. € 1.750.000,00 sul capitolo 12.01.001 - 81509 per attivita' dell'Agenzia.

  3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente articolo l'Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo e' tenuta ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio cosi' da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.

  4. In caso d'inadempimento, si provvede in via sostitutiva.'.

    Art. 2

    Allegati al bilancio 1. Gli allegati al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 - bilancio pluriennale 2011-2013 sono integrati con il bilancio di previsione per l'esercizio 2011 dell'Agenzia sanitaria regionale ASR Abruzzo.

    Art. 3

    Modifiche alla legge regionale n. 35/2011

  5. L'art. 11 della legge regionale 23 agosto 2011, n. 35, recante 'Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria', e' sostituito dal seguente:

    'Art. 11 (Modifiche all'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1). - 1. I commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1, recante 'Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale 2011)' sono sostituiti dai seguenti:

    '1. La dotazione del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della legge regionale 28 aprile 2000, n. 77, recante 'Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo' e' stabilita presuntivamente per l'anno 2011 in € 2.800.000,00.

  6. Ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3 della legge regionale n.

    77/2000...

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