LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2012, n. 5 - Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 7 del 20 gennaio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale 1. Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto personale, eguale, libero e segreto, attribuito a liste provinciali concorrenti ed a coalizioni regionali concorrenti, formate da uno o piu' gruppi di liste provinciali, ognuna collegata con un candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale.

  1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto contestualmente al Consiglio regionale.

  2. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato.

    Art. 2

    Composizione del Consiglio regionale 1. Il numero dei consiglieri regionali e' determinato dalla popolazione residente nella Regione, nella misura di uno ogni centomila con esclusione della parte frazionaria del quoziente ottenuto.

  3. La popolazione residente della Regione del Veneto e' determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale.

  4. Fanno inoltre parte del Consiglio regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente.

    Art. 3

    Durata in carica 1. La durata in carica del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale e' stabilita con legge della Repubblica, ai sensi dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, salvo i casi di cessazione anticipata ai sensi delle vigenti disposizioni.

  5. I consiglieri e il Presidente della Giunta regionale entrano in carica all'atto della proclamazione.

    Art. 4

    Circoscrizioni elettorali 1. Il territorio regionale e' ripartito in circoscrizioni elettorali corrispondenti alle province di Belluno, Padova, Rovigo,

    Treviso, Venezia, Verona e Vicenza.

  6. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, una volta determinato il numero dei consiglieri regionali sulla base delle prescrizioni di cui all'art. 2, comma 1, e' effettuata dividendo la popolazione residente della Regione, come definita dall'art. 2, comma 2, per il numero dei seggi del Consiglio regionale ed assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

  7. Il seggio del candidato Presidente della Giunta regionale eletto e quello spettante al candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente sono attribuiti con le modalita' di cui all'art. 22, comma 4, lettere c) e d).

    Art. 5

    Elettorato attivo 1. Sono elettori i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Regione, compilate a termini del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 'Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali' e successive modificazioni, i quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno delle elezioni.

    Art. 6

    Elettorato passivo 1. Sono eleggibili a consigliere regionale e a Presidente della Giunta i cittadini iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' entro il primo giorno delle elezioni.

  8. Non puo' essere immediatamente ricandidato alla carica di Presidente della Giunta chi ha gia' ricoperto ininterrottamente tale carica per due mandati consecutivi.

  9. Non possono essere immediatamente rinominati assessori regionali coloro che hanno rivestito ininterrottamente per due mandati consecutivi la carica di componente della Giunta.

  10. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei mandati di cui ai commi 2 e 3 ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno.

    Art. 7

    Cause di ineleggibilita' 1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di incandidabilita', non sono eleggibili a Presidente della Giunta e a consigliere regionale:

    1. i capi di dipartimento e i segretari generali dei ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei ministri, nonche' coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

    2. i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

    3. gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

    4. gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, che esercitano il loro ufficio nel territorio della Regione;

    5. i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della Regione, nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

    6. i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, i giudici di pace, che esercitano le loro funzioni nel territorio della Regione;

    7. i dipendenti della Regione;

    8. i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni con capitale maggioritario della Regione;

    9. gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente dalla Regione;

    10. i consiglieri e gli assessori regionali in carica in altra Regione;

    11. il direttore generale ed i direttori apicali delle aziende unita' locali socio-sanitarie ed ospedaliere.

  11. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 'Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421' e successive modificazioni, le cause di ineleggibilita' previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) ed m) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

  12. Le cause di ineleggibilita' previste alla lettera l) del comma 1 non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

  13. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

  14. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

    Art. 8

    Cause di incompatibilita' 1. Le cariche di Presidente e consigliere regionale sono incompatibili con le seguenti cariche:

    1. membro di una delle due Camere;

    2. membro del Parlamento europeo;

    3. ministro o sottosegretario di Stato;

    4. giudice ordinario della Corte di cassazione;

    5. componente del Consiglio superiore della magistratura;

    6. membro del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

    7. magistrato del Tribunale superiore delle acque pubbliche, magistrato della Corte dei conti, magistrato del Consiglio di Stato, giudice della Corte costituzionale;

    8. presidente, assessore, consigliere provinciale;

    9. sindaco, assessore, consigliere comunale;

    10. amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza da parte della Regione o che da essa ricevano, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

    11. titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento che ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse della Regione ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detto ente in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;

    12. consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore dei soggetti di cui alle lettere l) ed

      m);

    13. colui che ha lite pendente con la Regione, in quanto parte attiva o, qualora non sia parte attiva, la lite sia conseguente o promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato;

    14. colui che, per fatti compiuti allorche' era amministratore o impiegato della Regione ovvero di ente, istituto o azienda da essa dipendenti o vigilati, e' stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

    15. colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilita' prevista nell'art. 7;

    16. colui che ricopre la carica di Garante regionale dei diritti della persona, componente del Comitato regionale per le comunicazioni o della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita' tra uomo e donna.

  15. La fattispecie di cui alla lettera o) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

    Art. 9

    Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali 1. I componenti della Giunta regionale, nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, per la nomina e durante l'esercizio del mandato devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non...

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