LEGGE REGIONALE 4 gennaio 2010, n. 2 - Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale.

(Pubblicata nel S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 1 del 5 gennaio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Recepimento 1. All'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale si applicano le disposizioni della presente legge.

  1. Per quanto non espressamente previsto e in quanto compatibili con la presente legge sono recepite la legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale) e la legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario), cosi' come integrate dall'art. 5 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, con le successive modificazioni e integrazioni.

  2. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili con la presente legge, le altre disposizioni statali o regionali, anche di natura regolamentare, vigenti in materia.

    Art. 2

    Elezione diretta del Presidente della Giunta regionale.

    Nomina a Consigliere regionale dei candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale 1. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto regionale, e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente con il rinnovo del Consiglio regionale.

  3. Presso l'Ufficio centrale regionale, di cui all'art. 8 della legge n. 108/1968, sono presentate le candidature a Presidente della Giunta regionale da parte di un delegato del candidato dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti quelli della votazione.

  4. La presentazione delle candidature di cui al comma 2 e' accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con uno o piu' gruppi di liste provinciali da parte del candidato Presidente, dall'accettazione del collegamento da parte dei delegati delle liste provinciali collegate, nonche' dal certificato d'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

  5. La presentazione delle candidature e le dichiarazioni di collegamento di cui al comma 3 devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e s.m.i.

  6. La candidatura alla carica di Presidente e' valida se accompagnata dalla dichiarazione di accettazione, autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990 e s.m.i., contenente la nomina del delegato ad effettuare la presentazione di cui al comma 2.

  7. L'Ufficio centrale regionale ammette, entro ventiquattro ore dalla presentazione, le candidature alla carica di Presidente se conformi alla presente legge, comunica senza indugio agli Uffici centrali circoscrizionali, di cui all'art. 8 della legge n. 108/1968, l'avvenuta ammissione delle candidature a Presidente della Giunta regionale, delle liste aventi il medesimo contrassegno ed effettua il sorteggio tra i candidati alla carica di Presidente ai fini del relativo ordine di stampa sulla scheda.

  8. Sono candidati alla presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste regionali di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 43/1995.

  9. E' proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato alla presidenza che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.

  10. Il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 42 dello Statuto regionale, fa parte del Consiglio regionale. Sono altresi' eletti consiglieri regionali i candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, non risultati eletti ai sensi del comma 8, collegati a liste che abbiano conseguito almeno un seggio. A questi fini l'Ufficio centrale regionale utilizza l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste provinciali collegate con il medesimo candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, sulla base dei peggiori resti espressi in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale, fatto salvo quanto previsto all'ultimo periodo del comma 14, dell'art. 15 della legge n. 108/1968, come modificato dalla presente legge. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste provinciali collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, e' individuato quello assegnato al gruppo di liste, collegato al candidato non eletto alla carica di Presidente della Giunta regionale, che ha conseguito la minore cifra elettorale a livello regionale; entro tale gruppo e' individuato il seggio che sarebbe stato assegnato alla lista provinciale che ha conseguito la minore cifra elettorale espressa in termini percentuali del relativo quoziente circoscrizionale.

  11. Ai fini di cui alla presente legge e' definita coalizione il gruppo di liste o l'insieme di gruppi di liste collegati ad un medesimo candidato Presidente della Giunta...

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