LEGGE REGIONALE 22 giugno 2012, n. 6 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte prima - n. 104 del 22 giugno 2000) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2000

  1. Al comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), le parole 'Il Consiglio' sono sostituite dalle seguenti: 'L'Assemblea legislativa'.

  2. Al comma 3-bis dell'art. 1 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole 'il Consiglio' sono sostituite dalle seguenti: 'l'Assemblea legislativa'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 2000

  3. L'art. 2 della legge regionale n. 1 del 2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2.

    Nidi d'infanzia 1. I nidi d'infanzia sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico, aperti a tutti i bambini e le bambine in eta' compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorrono con le famiglie alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per la prima infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identita' individuale, culturale e religiosa.

  4. I nidi hanno finalita' di:

    1. formazione e socializzazione dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialita' cognitive, affettive, relazionali e sociali;

    2. cura dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;

    3. sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative.

  5. Per realizzare gli obiettivi di cui al comma 2, i soggetti gestori possono individuare moduli organizzativi e strutturali differenziati rispetto ai tempi di apertura dei servizi e alla loro ricettivita', ferma restando l'elaborazione di progetti pedagogici specifici in rapporto ai diversi moduli organizzativi.

  6. I nidi d'infanzia, anche a tempo parziale, garantiscono i servizi di mensa e di riposo dei bambini.'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2000

  7. L'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3.

    Altri servizi educativi 1. Al fine di garantire, anche nei luoghi di lavoro, risposte flessibili e differenziate alle esigenze dei bambini e delle famiglie, possono essere istituiti i seguenti servizi educativi per la prima infanzia:

    1. servizi domiciliari, che privilegiano il rapporto personalizzato di piccolo gruppo;

    2. servizi integrativi, che prevedono modalita' strutturali, organizzative e di funzionamento diversificate, per l'accoglienza di bambini, anche accompagnati dai genitori o da altri adulti;

    3. servizi sperimentali, per far fronte a emergenti bisogni o in particolari situazioni sociali e territoriali.

  8. Fanno parte del sistema integrato dell'offerta di cui all'art.

    4 le iniziative autonome delle famiglie disponibili a stare in rete con i servizi di cui alla presente legge, anche tramite il coinvolgimento del coordinatore pedagogico.

  9. La direttiva di cui all'art. 1, comma 3, definisce le tipologie e le caratteristiche dei servizi di cui al presente articolo. La stessa direttiva stabilisce la procedura per il riconoscimento della sperimentalita' dei servizi.'.

    Art. 4

    Sostituzione dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2000

  10. L'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 4.

    Sistema integrato e offerta diffusa di servizi educativi per la prima infanzia 1. I nidi d'infanzia e i servizi educativi di cui all'art. 3, in quanto centri educativi territoriali, costituiscono il sistema educativo dei servizi per la prima infanzia, con l'obiettivo di garantire una pluralita' di offerte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunita' locale.

  11. La Regione promuove azioni e programmi per la messa in rete dei servizi all'infanzia, per la stipula di convenzioni tra comuni limitrofi, in particolare quelli in zona montana, per l'utilizzo degli asili nido e che favoriscano la piu' ampia scelta di servizi e orari di apertura. Di tali azioni e programmi sara' tenuto conto nelle linee d'indirizzo e nei criteri generali di programmazione e di ripartizione delle risorse, di cui all'art. 10, comma 1, lettera a).

  12. La Regione e gli enti locali perseguono l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi per la prima infanzia e la collaborazione tra i soggetti gestori e garantiscono la qualita' e la coerenza del sistema anche attraverso l'omogeneita' dei titoli di studio del personale dei servizi, ivi compresi quelli sperimentali, nonche' tramite quanto specificamente indicato agli articoli 6 e 8.

    La Regione e gli enti locali promuovono inoltre l'integrazione e la collaborazione con le universita' e gli enti di ricerca in materia.

  13. La Regione e gli enti locali promuovono e realizzano la continuita' di tutti i servizi educativi per la prima infanzia con le altre agenzie educative, in particolare con la scuola dell'infanzia, con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali, secondo principi di coerenza e di integrazione degli interventi e delle competenze.'.

    Art. 5

    Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000

  14. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000 e' sostituito dal seguente:

    '1. Nei nidi d'infanzia e nei servizi di cui all'art. 3 pubblici e a finanziamento pubblico l'accesso e' aperto ai bambini e alle bambine fino ai tre anni di eta', senza distinzione di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, anche se di nazionalita' straniera o apolidi. Tali servizi favoriscono in particolare l'inserimento dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale e promuovono la multiculturalita'.'.

  15. Al comma 2 dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000 dopo le parole 'ai servizi integrativi' sono inserite le seguenti: 'e sperimentali'.

  16. Al comma 2 bis dell'art. 6 della legge regionale n. 1 del 2000 le parole 'indicati all'art. 70 della legge 448/2001' sono sostituite dalle seguenti: 'aziendali e interaziendali'.

    Art. 6

    Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n.1 del 2000

  17. L'art. 7 della legge regionale n. 1 del 2000 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7.

    Integrazione dei bambini disabili e prevenzione dello svantaggio e...

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