LEGGE REGIONALE 18 marzo 2011, n. 10 - Disposizioni urgenti in materia di enti locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna - parti I e II - n. 9 del 21 marzo 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali 1. Fino all'approvazione di una legge regionale di riforma organica dell'ordinamento degli enti locali, per la composizione dei consigli comunali e delle giunte comunali e provinciali nel territorio della Regione si applicano le disposizioni che seguono.

  1. Limitatamente al turno delle elezioni amministrative del 2011, per la composizione dei consigli comunali continua ad applicarsi l'articolo 10 della legge regionale 1° luglio 2002, n. 10 (Adempimenti conseguenti alla istituzione di nuove province, norme sugli amministratori locali e modifiche alla legge regionale 2 gennaio 1997, n. 4).

  2. Il numero degli assessori comunali e provinciali non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a dodici unita'.

    Art. 2

    Riduzione dei costi e disposizioni varie 1. Le circoscrizioni di decentramento comunale di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modificazioni, sono soppresse, tranne la Municipalita' di Pirri, nel Comune di Cagliari, e una circoscrizione rappresentativa delle frazioni di Tottubella, La Corte, Campanedda, Palmadula, Biancareddu,

    Canaglia, Baratz, Argentiera, nel Comune di Sassari. Al presidente e ai componenti i consigli circoscrizionali e' riconosciuto il solo gettone di presenza per le sole riunioni dell'assemblea. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese puo' superare l'importo pari ad un quarto dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco. Il presente comma si applica dal primo rinnovo del consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  3. Per determinare il quorum dei votanti nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti non sono computati fra gli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune quelli iscritti all'anagrafe degli elettori residenti all'estero.

  4. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunita' montane.

    Ambiti adeguati per...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT