LEGGE REGIONALE 15 marzo 2012, n. 6 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012).

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n.

11 del 16 marzo 2012 della regione Sardegna) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario 1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, rispetto all'annualita' 2009, in prosieguo alle manovre finanziarie 2010 e 2011, l'incremento delle sotto elencate quote di compartecipazioni erariali devolute derivante dal loro naturale andamento e' stimato per l'anno 2012 nella misura accanto alle stesse indicata:

  1. imposta sul reddito (IRE) euro 543.000.000

  2. imposta sul reddito delle societa' (IRES) euro 54.000.000

  3. imposta di fabbricazione euro 9.000.000

  4. proventi derivanti da nuove compartecipazioni euro 353.000.000

  5. imposta sul valore aggiunto euro 333.000.000

  6. imposte sostitutive euro 7.000.000

    1. Alla copertura del disavanzo a tutto il 31 dicembre 2011, stimato in complessivi euro 800.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui gia' autorizzati a pareggio delle precedenti manovre finanziarie per spese d'investimento cosi' come indicate dall'articolo 3, commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), si provvede mediante rinnovo, anche per quota parte, nell'anno 2012 delle seguenti autorizzazioni per l'importo accanto alle stesse indicato:

  7. euro 500.000.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009);

  8. euro 165.759.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 1 (legge finanziaria 2006);

  9. euro 134.241.000 ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005).

    1. La contrazione dei mutui di cui al comma 2 e' effettuata, sulla base delle esigenze di cassa, per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso di riferimento non superiore a quello applicato dalla Cassa depositi e prestiti; i relativi oneri sono valutati in euro 57.273.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2041 (UPB S08.01.005 e UPB S08.01.006).

    2. Nelle tabelle A e B sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento di provvedimenti che si prevede possano essere approvati nel corso dell'esercizio 2012; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:

  10. fondo speciale per spese correnti (UPB S08.01.002) Fondi regionali (cap. SC08.0024) 2012 euro 17.000.000

    2013 euro 24.105.000

    2014 euro 40.000.000

  11. fondo speciale per spese di investimento (UPB S08.01.003) Fondi regionali (cap. SC08.0034) 2012 euro 2013 euro 2014 euro 5. Le autorizzazioni di spesa per le quali le disposizioni vigenti rinviano alla legge finanziaria la loro quantificazione, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2012-2014 nella misura indicata nell'allegata tabella C.

    1. Le autorizzazioni di spesa per le quali si dispone una riduzione o un incremento, a' termini dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23), sono determinate, per gli anni 2012-2014, nella misura indicata nell'allegata tabella D.

    2. I proponenti delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni uniche emesse ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), e dell'articolo 1, comma 17 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 5 (legge finanziaria 2010), sono tenuti al pagamento degli oneri istruttori, determinati con deliberazione della Giunta regionale. Gli oneri istruttori non sono dovuti nel caso in cui il proponente sia un ente pubblico. Le entrate derivanti da tali oneri istruttori sono destinate, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio, alle attivita' di supporto nella predisposizione del Piano energetico regionale e per l'istruttoria delle istanze in materia di fonti energetiche rinnovabili.

    3. Non si applicano per gli anni 2012 e 2013 gli articoli 38, comma 5, e 60, commi 7, 8 e 8 ter della legge regionale n. 11 del 2006.

    4. In sede di predisposizione del rendiconto generale della Regione per l'anno 2011, le somme sussistenti nel conto dei residui quali residui di stanziamento sono dichiarate economia di spesa e cancellate dalle scritture contabili.

    5. Il comma 9 non si applica a residui di stanziamento destinati al cofinanziamento di programmi o iniziative comunitarie e statali e a quelli aventi le seguenti destinazioni sussistenti in conto dei capitoli per ciascuno indicati:

  12. fondo per lo sviluppo e la competitivita', capitolo SC01.0628 (UPB S01.03.010);

  13. fondo di garanzia a favore delle imprese capitolo SC08.0005 (UPB S08.01.001);

  14. interventi di rilancio e di reindustrializzazione dell'area di Arbatax, capitolo SC06.0535 (UPB S06.03.017);

  15. interventi urgenti di prima messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico dei bacini idrografici dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nell'anno 2008, capitolo SC04.0389 (UPB S04.03.004);

  16. interventi di cui all'articolo 5 comma 19 della legge regionale n. 1 del 2011 (legge finanziaria 2011), capitolo SC02.0589 (UPB S02.02.004).

    1. Al fine di dare piena attuazione:

  17. agli accordi e ai procedimenti di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili (LSU), le somme non impegnate nell'esercizio 2011, gia' destinate agli interventi in materia, ivi comprese quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'anno 2012 (UPB S06.06.004 e S06.06.005);

  18. agli interventi previsti per l'occupazione, il lavoro e la ricerca, le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2011, comprese quelle provenienti dai precedenti esercizi, sono conservate nel conto dei residui per essere impegnate nell'anno 2012 a condizione che afferiscano a procedure di evidenza pubblica bandite nell'anno 2011 di accordi in corso di perfezionamento. Le somme impegnate entro il 31 dicembre 2011, relative a procedure di evidenza pubblica bandite ed aggiudicate nell'anno 2011, che si rendono disponibili a seguito di revoca del beneficio o di rinuncia da parte dell'avente diritto, sono utilizzate per lo scorrimento della graduatoria.

    1. Per garantire la copertura di spesa dei bandi per l'erogazione di contributi e sovvenzioni non perfezionati nell'esercizio di competenza con impegni assunti ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale n. 11 del 2006, possono essere utilizzate le risorse stanziate nell'esercizio successivo.

    2. Per evitare la formazione di residui passivi, le autorizzazioni di spesa per interventi che si attuano in piu' anni, sono ripartite sugli stanziamenti del bilancio pluriennale in ragione delle effettive esigenze di cassa; qualora l'intervento superi l'arco temporale del bilancio pluriennale, i bilanci degli anni successivi ne devono tenere conto.

    3. Al fine di dare attuazione alla disposizione di cui al comma 13, entro il 30 giugno di ogni anno, la Giunta regionale, su proposta dei singoli assessori interessati di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, predispone il programma di spesa degli interventi che si attuano in piu' anni, finalizzato ad una elaborazione coerente del bilancio pluriennale. Il programma contiene l'importo complessivo del finanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione, i tempi di realizzazione e le relative scadenze, che costituiscono la base per l'assunzione dei correlati impegni di spesa. Il mancato rispetto del termine per l'avvio dell'intervento comporta il definanziamento dell'intervento medesimo.

    4. Il programma di cui al comma 14 costituisce apposita tabella da allegare alla legge finanziaria della manovra finanziaria dell'esercizio successivo a quello della sua predisposizione.

    5. Nelle direttive per il rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2012 sono considerati prioritari i pagamenti riportati alla allegata tabella E e relativi al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche e integrazioni, riguardanti l'emergenza sociale, il contrasto alla poverta', l'istruzione, la ricerca e l'occupazione.

    6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque entro il 31 marzo 2012 sono trasferiti agli enti locali il saldo della quota di competenza per l'esercizio precedente ed il 40 per cento della quota di competenza per il nuovo anno del fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2007, e successive modifiche e integrazioni; le successive quote sono erogate, previa autocertificazione degli enti locali, dell'avvenuta spesa del 90 per cento di quanto trasferito.

    7. Le disposizioni del comma 17 si applicano in via transitoria per non oltre due anni e fino alla definizione di una nuova disciplina che consenta l'erogazione entro il 31 marzo di ogni anno dell'80 per cento del fondo e l'erogazione del saldo entro il 30 ottobre, sulla base del rendiconto della spesa di almeno il 90 per cento di quanto gia' erogato.

    8. Una quota fino al 25 per cento dello stanziamento autorizzato in conto dell'UPB S01.03.010 (cap. SC01.0628) puo' essere utilizzata anche per incrementare le risorse di cui alla legge regionale 7 agosto 2007, n. 7 (Promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica in...

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