LEGGE REGIONALE 27 dicembre 2011, n. 37 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2012).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 24 - Parte I - del 28 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Indebitamento 1. Il livello massimo di indebitamento da autorizzarsi con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato per l'anno 2012 in 100 milioni di euro.

Art. 2

Vincolo di destinazione 1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza regionale, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale per gli anni 2012-2014, per l'anno 2012 le maggiori risorse comunque derivanti dalle misure contenute nella presente legge e dalla gestione del bilancio sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto.

Art. 3

Patto di stabilita' interno e formazione del bilancio di previsione 1. La gestione del complesso delle autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2012 deve assicurare, in termini di competenza e di cassa, il rispetto del Patto di stabilita' inter-no, come determinato ai sensi della normativa statale di riferimento.

Art. 4

Programma investimenti in sanita' 1. Il programma investimenti in sanita' e' finanziato per l'anno 2012 in euro 153.274.852,20.

  1. Nel triennio 2012-2014 sono finanziate opere di edilizia sanitaria per l'importo complessivo di euro 3.600.000,00 con la seguente modulazione: anno 2013 euro 1.800.000,00 e anno 2014 euro 1.800.000,00.

    Art. 5

    Estinzione di crediti di modesta entita' per tributi regionali 1. Fatte salve le disposizioni statali in materia, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti maturati sino al 31 dicembre 2011, relativi a tributi regionali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, non superi l'importo di euro 16,00.

  2. I crediti tributari sono comunque dovuti per l'intero ammontare se i relativi importi superano i predetti limiti.

    Art. 6

    Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito 1. Per l'anno d'imposta 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modificazioni e integrazioni, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF non superiore ad euro 30.000,00, e' fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

  3. Per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF superiore ad euro 30.000,00, per l'anno d'imposta 2011, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF), di cui all'articolo 50 del d.lgs. n.

    446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, da applicarsi all'intero ammontare del reddito complessivo, e' fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n.

    446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, maggiorata nella misura dello 0,50 per cento, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4.

  4. Per l'anno d'imposta 2011, per i soggetti aventi un reddito complessivo ai fini dell'addizionale regionale IRPEF compreso fra euro 30.000,01 ed euro 30.152,64, l'imposta determinata ai sensi del comma 2 e' ridotta di un importo pari al prodotto tra il coefficiente 0,9827 e la differenza fra euro 30.152,64 ed il reddito complessivo del soggetto ai fini dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF).

  5. Per l'anno d'imposta 2011, per i soggetti aventi fiscalmente a carico almeno quattro figli, l'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito (IRPEF) e' fissata nella misura prevista dall'articolo 50, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni e dall'articolo 6, comma 1, del d.lgs. n. 68/2011 e successive modificazioni e integrazioni, senza alcuna maggiorazione regionale.

  6. Il minor gettito derivante dalla variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito, stimato in euro 31.000.000,00, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011, trova compensazione nella revoca per pari importo dell'autorizzazione all'impegno di cui alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011) sulle somme stanziate all'U.P.B. 9.108 'Finanziamento ripiano disavanzi' dello stato di previsione della spesa.

    Art. 7

    Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili in attuazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) 1. Ai fini di un'efficace e puntuale attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I del d.lgs 118/2011, fermi restando i termini di applicazione stabiliti dal comma 1 dell'articolo 38 del citato decreto e quanto previsto dalla l.r. 15/2002 e successive modificazioni e integrazioni, la Giunta regionale adotta gli atti propedeutici a sperimentare le nuove procedure, affiancando, a fini conoscitivi, all'attuale sistema contabile, i nuovi schemi di bilancio suddivisi per 'missioni e programmi', l'adeguamento dei capi-toli di spesa al 'piano dei conti integrato' e la contabilita' economico-patrimoniale.

  7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo II del d.lgs. n. 118/2011, la Giunta regionale adotta gli atti necessari per l'applicazione dei principi contabili generali applicati al settore sanitario, in particolare per l'avvio della gestione sanitaria accentrata, per l'implementazione di un nuovo sistema di contabilita' economico-patrimoniale e di nuovi schemi di bilancio da adottare per la gestione contabile del Sistema Sanitario Regionale, nonche' per il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa.

  8. Al fine di consentire il consolidamento dei dati di bilancio e di cassa di tutto il sistema regionale, la Giunta regionale, a decorrere dall'anno 2012, adotta gli atti necessari per l'implementazione delle nuove procedure contabili dei propri enti ed organismi strumentali, aziende e societa' controllate e partecipate.

    Art. 8

    Riduzione della spesa per studi ed incarichi di consulenza 1. Il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza per l'anno 2012 non puo' essere superio-re al 50 per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2011 per le medesime fina-lita'.

  9. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli incarichi la cui spesa e' sostenuta con imputazione a carico di fondi comunitari o nazionali vincolati.

  10. Non sono considerati studi o incarichi di consulenza ai sensi del presente articolo:

    1. gli incarichi di assistenza tecnica collegati all'attuazione di programmi comunitari;

    2. gli incarichi professionali ovvero le convenzioni conferiti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salu-te e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto legi-slativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni e integrazioni, del decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni e integrazioni e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni;

    3. gli incarichi finalizzati alla difesa in giudizio della Regione;

    4. le attivita' di indagine e di ricerca affidate a societa' in house della Regione attinenti alle rispettive finalita' istituzionali;

    5. gli incarichi conferiti ai fini della composizione dell'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni.

  11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli studi ed agli incarichi di consulenza conferiti per la progettazione di lavori e la stima di immobili relativi ai beni oggetto di trasferimento ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, citta' metro-politane, regioni di un proprio patrimonio in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, nonche' agli incarichi concernenti la stima di immobili inseriti nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza...

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