LEGGE REGIONALE 26 aprile 2012, n. 15 - Disposizioni in materia tributaria e finanziaria.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 27 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Riversamento diretto dei proventi derivanti dalla lotta all'evasione fiscale in materia di IRAP, addizionale regionale all'IRPEF ed IVA 1. In coerenza con il principio di territorialita' delle risorse fiscali affermato dall'art. 119 della Costituzione, dall'art. 7, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.

119 della Costituzione) e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' con quanto previsto dall'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) e successive modificazioni ed integrazioni, i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario concernenti l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) e l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) sono riversati direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo le modalita' e procedure da definire con l'Agenzia delle entrate. Le anzidette somme comprendono gli importi dovuti a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF, interessi e sanzioni.

  1. In coerenza con la normativa richiamata al comma 1, nonche' con quanto previsto dall'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n.

    68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, una quota del gettito riferibile al concorso della Regione nella attivita' di recupero fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo n. 68/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e' riversata direttamente nel conto di tesoreria regionale secondo le modalita' e procedure da definire con specifico atto convenzionale con l'Agenzia delle entrate.

  2. Ai fini di cui al comma 2, la Regione concorre all'attivita' di recupero fiscale principalmente mediante segnalazione di dati e notizie desunti da fatti certi indicativi di capacita' contributiva a fini IVA dei soggetti operanti o aventi...

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