LEGGE REGIONALE 13 giugno 2011, n. 14 - Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 15 giugno 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Recepimento della direttiva 2006/123/CE in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport 1. In attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 e nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), la presente legge detta disposizioni di modifica della legislazione regionale in materia di artigianato, commercio, agricoltura, turismo e sport al fine di garantire la liberta' di concorrenza in condizioni di pari opportunita', il corretto ed uniforme funzionamento del mercato ed eliminare limitazioni alla liberta' di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi dei prestatori degli Stati membri dell'Unione europea nel territorio regionale se non giustificate da motivi imperativi di interesse generale nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalita'.

Art. 2

Sostituzione dell'art. 8 della legge regionale 3/2003

  1. L'art. 8 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 8 (Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato).

    - 1. Sono costituite la Commissione regionale e le Commissioni provinciali per l'artigianato quali organi tecnici di rappresentanza e di tutela dell'artigianato con funzioni anche di controllo sul rispetto della disciplina relativa all'accesso e all'esercizio delle attivita' artigianali.'.

    Art. 3

    Integrazione all'art. 9 della legge regionale 3/2003

  2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale 3/2003 e' inserito il seguente:

    '1-bis. Nel caso in cui la Commissione provinciale per l'artigianato debba adottare provvedimenti riguardanti singole imprese artigiane, i membri di cui al comma 1, lettera a), che operino nel medesimo settore di attivita' delle imprese interessate dalla decisione sono tenuti ad astenersi dal voto. Il settore di attivita' e' identificato mediante il codice Ateco delle attivita' economiche.'.

    Art. 4

    Modifica all'art. 10 della legge regionale 3/2003

  3. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 3/2003 le parole: 'ai fini delle iscrizioni, delle modificazioni, delle sospensioni e delle cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo' sono soppresse.

    Art. 5

    Modifica all'art. 17 della legge regionale 3/2003

  4. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

    '3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di societa' a responsabilita' limitata che opera nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui all'art. 5, comma 1, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, sempre che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale e degli organi deliberanti della societa'.'.

    Art. 6

    Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale 3/2003

  5. L'art. 18 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 18(Iscrizione all'Albo). - 1. Ai fini dell'iscrizione all'Albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 17, l'impresa artigiana comunica la sussistenza dei requisiti di legge mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'art. 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, presentata in via telematica. L'Ufficio del Registro delle imprese trasmette alla Commissione provinciale per l'artigianato competente la comunicazione concernente l'iscrizione all'Albo.

  6. La comunicazione di cui al comma 1 determina l'iscrizione all'Albo con decorrenza dalla data di presentazione. La procedura e' applicata anche nei casi di cancellazione e di variazione.

  7. La Commissione provinciale per l'artigianato dispone accertamenti e controlli e, in caso di accertata carenza dei requisiti legittimanti, adotta, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della comunicazione, gli eventuali provvedimenti di cancellazione e di variazione, fatta salva l'adozione dei motivati provvedimenti di cui all'art. 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni.

  8. I provvedimenti di cancellazione e di variazione di cui al comma 3 sono comunicati ai soggetti interessati entro il termine di cinque giorni dalla data della loro adozione ai fini della presentazione dei ricorsi ai sensi delle disposizioni vigenti.

  9. La Commissione provinciale puo' provvedere, altresi', all'iscrizione d'ufficio nell'Albo, previa audizione dei soggetti interessati, i quali possono farsi assistere o rappresentare, tramite delega, dalle associazioni di categoria o da persona di propria fiducia.'.

    Art. 7

    Modifiche all'art. 19 della legge regionale 3/2003

  10. Alla rubrica dell'art. 19 della legge regionale 3/2003, la parola: 'Denunce' e' sostituita dalla seguente: 'Comunicazioni'.

  11. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 3/2003, la parola: 'denunciare' e' sostituita dalla seguente: 'comunicare'.

    Art. 8

    Modifica all'art. 20 della legge regionale 3/2003

  12. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 3/2003, la parola: 'denunce' e' sostituita dalla seguente: 'comunicazioni'.

    Art. 9

    Modifica all'art. 22 della legge regionale 3/2003

  13. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale 3/2003 le parole: 'le deliberazioni' sono sostituite dalle seguenti: 'i provvedimenti'.

    Art. 10

    Sostituzione dell'art. 23 della legge regionale 3/2003

  14. L'art. 23 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 23(Sanzioni amministrative pecuniarie). - 1. Ai trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

    a) da euro 260,00 a euro 1.030,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione dell'attivita' o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il sessantesimo giorno;

    b) da euro 25,00 a euro 130,00 in caso di ritardata presentazione non oltre il sessantesimo giorno della comunicazione relativa all'iscrizione all'Albo o alla cessazione dell'attivita' o alla perdita di uno dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6;

    c) da euro 20,00 a euro 100,00 in caso di omessa presentazione della comunicazione di modificazione o sospensione dell'attivita' ovvero in caso di presentazione della comunicazione oltre il trentesimo giorno;

    d) da euro 1.550,00 a euro 2.580,00 in caso di uso quale ditta o insegna o marchio di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato da parte di impresa, consorzio o societa' consortile non iscritti all'Albo o alla separata sezione dello stesso.

  15. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo si osserva la legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa individuati delegati o sub-delegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

  16. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal presente articolo sono delegate alle Camere di Commercio nel cui territorio sono accertate le trasgressioni e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.

  17. Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n.

    122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione) e successive modificazioni ed integrazioni sono delegate alle Camere di Commercio e ad esse spettano i proventi conseguenti all'applicazione delle sanzioni.'.

    Art. 11

    Sostituzione dell'art. 24 della legge regionale 3/2003

  18. L'art. 24 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 24 (Attivita' di estetista). - 1. L'attivita' di estetista e' esercitata nel rispetto delle norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attivita' di estetista) e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 9 e 10 del d.l. 7/2007 convertito con modificazioni dalla l. 40/2007 e del regolamento comunale di cui all'art. 27.

  19. Sono assoggettati alle norme del presente Capo le prestazioni ed i trattamenti di cui all'art. 1 della l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, compresi quelli svolti presso alberghi, palestre, club, circoli privati e centri di abbronzatura e di dimagrimento, profumerie ed in qualsiasi altro luogo, anche se effettuati a titolo gratuito o in connessione con iniziative promozionali. E' esclusa dall'attivita' di estetista qualsiasi prestazione a finalita' terapeutica.'.

    Art. 12

    Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale 3/2003

  20. L'art. 25 della legge regionale 3/2003 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 25 (Esercizio dell'attivita' di estetista). - 1.

    L'esercizio dell'attivita' di estetista e' soggetto alla segnalazione certificata di inizio attivita' da presentare, da parte dell'interessato che sia in possesso dei requisiti professionali di cui alla l. 1/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Sportello unico per le attivita' produttive del Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 19, comma 1, della l.

    241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, corredata dalle...

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