LEGGE REGIONALE 4 agosto 2010, n. 29 - Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 34 del 17 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. La presente legge istituisce le Commissioni locali valanghe (CLV) e ne disciplina le competenze e le funzioni, in armonia con quanto stabilito dalla legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attivita' regionali di protezione civile), e nel rispetto del principio di sussidiarieta' di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).

  1. La gestione delle CLV e' attribuita ai Comuni, singolarmente o in forma associata, ai sensi della parte IV, titolo I, della l.r.

    54/1998.

  2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione concede finanziamenti agli enti locali mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale).

    Art. 2

    Compiti e funzioni 1. Le CLV sono organi consultivi di supporto alla Regione, ai Comuni e ai gestori delle piste da sci per le attivita' di previsione e valutazione delle condizioni nivometeorologiche e dello stato di stabilita' delle masse nevose, di vigilanza, di allerta e di intervento nelle situazioni di rischio e di gestione dell'emergenza, al fine di assicurare a livello locale il controllo delle situazioni di pericolo sul territorio di competenza.

  3. Nell'ambito delle attivita' di supporto di cui al comma 1, le CLV, in particolare:

    1. predispongono il Piano delle attivita' in materia valanghiva (PAV), nel quale sono individuate le misure di valutazione del pericolo e del rischio valanghivo sul territorio di competenza;

    2. acquisiscono dati e informazioni relativi al pericolo valanghivo sul territorio di competenza e alla probabile evoluzione del medesimo;

    3. esprimono, su richiesta, pareri tecnici in merito al pericolo valanghivo sul territorio di competenza e alla probabile evoluzione del medesimo;

    4. supportano l'attivita' del Sindaco ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti di competenza e di iniziative da assumere in relazione allo stato di criticita' in atto;

    5. trasmettono alle strutture regionali individuate con la deliberazione di cui al comma 3 i dati raccolti e i pareri espressi;

    6. collaborano nella gestione delle emergenze con il Centro operativo comunale e misto e con il Centro di coordinamento dei soccorsi di cui all'art. 5 della l.r. 5/2001.

  4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali:

    1. definisce le modalita' di funzionamento delle CLV e le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, sulla base di criteri e metodologie omogenee;

    2. ...

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