LEGGE REGIONALE 11 luglio 2011, n. 10 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011.

(Pubblicata nel Supplemento al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 27 del 7 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modalita' di fondi assegnati per le funzioni conferite 1. Gli enti locali destinatari dei fondi regionali assegnati per funzioni conferite, a valere sul fondo di cui all'art. 10 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali) sono autorizzati ad utilizzare le assegnazioni senza vincolo di destinazione, fatto salvo l'esercizio delle funzioni loro assegnate.

Art. 2

Valorizzazione delle produzioni agroalimentari 1. La Regione promuove la produzione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari destinati all'alimentazione umana con specificita' di processo e di prodotto, aventi caratteristiche qualitativamente superiori rispetto alle norme di commercializzazione o ai requisiti minimi stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito il sistema di qualita' delle produzioni agroalimentari, di seguito denominato sistema.

  2. La giunta regionale, ai sensi dell'art. 27 dello statuto e nel rispetto dell'art. 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), approva il regolamento di attuazione del sistema, tenuto conto dei seguenti principi:

    1. il diritto di accesso a tutti i produttori interessati;

    2. la trasparenza del sistema, la rintracciabilita' e la tracciabilita' completa dei prodotti;

    3. la rispondenza agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;

    4. la tutela dell'assetto dei territori nelle sue componenti ambientale, sociale e paesaggistica;

    5. la valorizzazione della naturale vocazione produttiva dei territori, delle radici storiche e culturali;

    6. la salvaguardia delle identita' delle comunita' secondo le tradizioni e la cultura locali.

  3. Il regolamento di cui al comma 3 definisce:

    1. i contenuti dei disciplinari di produzione vincolanti per ogni prodotto che individuano i processi produttivi e gli elementi che contraddistinguono la qualita' superiore del prodotto o del processo produttivo;

    2. la disciplina di etichettatura dei prodotti e le relative sanzioni;

    3. i contenuti dei piani di controllo dei disciplinari di produzione, il cui rispetto e' verificato da organismi di controllo indipendenti individuati ai sensi della normativa;

    4. il logo identificativo del sistema;

    5. le modalita' di adesione dei produttori al sistema;

    6. le modalita' di rilascio ai produttori dell'autorizzazione all'uso del logo identificativo;

    7. le modalita' di comunicazione alla Regione degli esiti dei controlli da parte degli organismi di controllo di cui alla lettera

    c).

  4. L'uso del logo identificativo del Sistema in difformita' a quanto contenuto nelle disposizioni stabilite ai sensi del regolamento di cui al comma 4, e' soggetto all'applicazione dei seguenti provvedimenti:

    1. richiamo scritto, per violazioni lievi di carattere amministrativo riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformita' lievi;

    2. sospensione dell'autorizzazione all'uso del logo, per violazioni riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformita' lieve dei prodotti;

    3. revoca dell'autorizzazione d'uso del logo e cancellazione dal sistema per violazioni riguardanti l'accertamento di ipotesi di non conformita' gravi.

  5. Per i casi di cui alle lettere b) e c) del comma 5 puo' essere applicata una sanzione amministrativa accessoria da 200 a 1000 euro.

  6. La Regione, al fine di raggiungere le finalita' previste al comma 1 e per valorizzare i prodotti agroalimentari afferenti ai sistemi di qualita' comunitari e nazionali prodotti nel proprio territorio, istituisce il marchio di valorizzazione. La giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, approva il regolamento e il manuale d'uso del marchio di valorizzazione al fine di richiederne la preventiva registrazione presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) e l'Ufficio Armonizzazione Mercato Interno (UAMI) come previsto dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

    Art. 3

    Interventi straordinari per la semplificazione degli adempimenti amministrativi 1. Per il perseguimento di obiettivi di semplificazione amministrativa dei procedimenti d'interesse dei soggetti che esercitano l'attivita' agricola, la giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con propria deliberazione, d'intesa con la conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla legge regionale n. 34/1998, individua i procedimenti, anche di competenza degli enti locali e degli enti di societa' vigilate o partecipate della Regione, per i quali e' ammessa la presentazione di istanze per il tramite dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) ai sensi dell'art.

    14, comma 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38).

  7. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1 sono individuati gli adempimenti istruttori, riferiti ai singoli procedimenti, cui i CAA sono tenuti ed i termini massimi di conclusione dei procedimenti che in ogni caso non possono essere superiori a quelli previsti dall'art. 14, comma 6 del decreto legislativo n. 99/2004.

  8. Le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine stabilito per ciascun procedimento, ai sensi del comma 2, che decorre dal ricevimento dell'istanza gia' istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine l'istanza si intende accolta.

  9. La giunta regionale definisce le modalita' con cui i CAA rilasciano ai soggetti che esercitano l'attivita' agricola la certificazione della data certa di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'eventuale decorso dei termini di conclusione del procedimento.

  10. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i CAA, al fine di disciplinare gli aspetti economici afferenti alle attivita' istruttorie dei centri ed ordinariamente di competenza della pubblica amministrazione. Di dette convenzioni e' data informazione alla commissione consiliare competente entro trenta giorni dalla deliberazione della giunta regionale.

  11. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede con i fondi iscritti nella unita' previsionale di base (UPB) DB11001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013.

    Art. 4

    Integrazioni alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63

  12. Dopo l'art. 18 della legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste), sono inseriti i seguenti:

    'Art. 18-bis(Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese del settore agricolo per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie). - 1. Al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi di recente introduzione per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Regione puo' concedere, con delibera di giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo, anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione per il finanziamento di analoghe misure di intervento.

  13. Gli interventi di cui al comma 1 sono attivati nell'ambito di un programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione di fitopatie o di infestazioni parassitarie.

  14. Beneficiano dei contributi di cui al comma 1 le piccole e medie imprese, singole o associate, del settore agricolo che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione, infette o infestate da organismi nocivi, emanate dal settore fitosanitario regionale ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali).

  15. Per ciascuna specie vegetale ed in relazione a determinate fitopatie o infestazioni parassitarie, sulla base del programma di cui al comma 2, la giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi, fissa l'importo di sostegno ed individua la relativa dotazione finanziaria.

  16. Il contributo di cui al comma 4 non puo' superare la perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta a obblighi di quarantena, difficolta' di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo.

  17. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 non possono accedere ad altre linee di intervento, previste da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali, per le medesime finalita'.

  18. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformita' a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato.

    Art. 18-ter (Misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie). - 1. Al settore fitosanitario regionale...

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