LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2010, n. 24 - Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 13 del 5 marzo 2010) Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 concernente linee di orientamento e modernizzazione dei settori riguardanti l'agricoltura;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).

Considerato quanto segue:

  1. L'agricoltura si configura con sempre maggiore evidenza come attivita' che affianca alla tradizionale funzione di produione di beni alimentari la capacita' di generare servizi connessi, sia orientati al mercato sia in grado di dare luogo a valori di utilita' pubblica di assoluto rilievo. Il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, che comprende anche la caratterizzazione del paesaggio rurale, il mantenimento della biodiversita' e il contribuire alla conservazione delle risorse ambientali, e' ormai pienamente riconosciuto non solo nel senso comune, ma nei principali strumenti della legislazione comunitaria e nazionale, a cominciare dalla stessa definizione dell'imprenditore agricolo, introdotta nel nostro Paese con l'articolo 1 del d.lgs. 228/2001;

  2. Lo sviluppo di molteplici esperienze diffuse sul territorio nazionale sta mettendo in luce un'ulteriore potenzialita' multifunzionale dell'attivita' agricola, in relazione alla sua capacita' di generare, ma anche di ottenere, benefici per e da fasce vulnerabili e/o svantaggiate della popolazione e dare luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze, comunemente indicate con l'espressione 'agricoltura sociale', affondano le loro radici nella caratterizzazione stessa dell'attivita' agricola (prima attivita' dell'uomo, intrinsecita' di valori come la famiglia, la solidarieta', il contatto con la natura e con i suoi ritmi) e nella peculiare continuita' famiglia-azienda su cui si fonda l'unita' produttiva del settore primario per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione dei diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche;

  3. La definizione sintetica di 'agricoltura sociale' racchiude pertanto una realta' variegata ed in fase di crescita non solo sul territorio nazionale, con una sperimentazione gia' presente in...

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