LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2011, n. 22 - Modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 13 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13 (Disposizioni urgenti in materia di commercio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 7 ottobre 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge:

Art. 1

Modifiche dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n.

28

  1. Il comma 01 dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

    114), come inserito dall'articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13, e' sostituito dal seguente:

    '01. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche puo' essere svolto:

    1. su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile e ultramensile;

    2. su qualsiasi area purche' in forma itinerante.'.

  2. Il comma 02 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999, come inserito dall'articolo 4 della l.r. 13/2011, e' sostituito dal seguente:

    '02. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), i posteggi di cui al comma 01, lettera a) sono concessi agli operatori secondo criteri e modalita' di selezione che, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica privata, consentano il perseguimento degli obiettivi di concorrenzalita' ed efficienza del sistema distributivo, con particolare riferimento alle esigenze di qualificazione della rete del commercio su area pubblica e di ottimizzazione del servizio, tenuto conto delle esigenze di tutela della salute, della sicurezza e dell'ordine pubblico e dell'ambiente, secondo i principi di necessita', proporzionalita', non discriminazione.'.

  3. Dopo il comma 02 dell'articolo 10 della l.r. 28/1999 e' inserito il seguente:

    '03. La Giunta regionale, entro...

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