LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5 - Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 30 giugno 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione 1. Con la presente legge la Regione disciplina il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della Costituzione e in particolare dell'art. 117 e del principio di leale collaborazione, nonche' dell'ordinamento nazionale in materia d'istruzione, di formazione professionale e d'istruzione e formazione professionale. Le norme della presente legge sono altresi' dettate nell'ambito dei principi dell'ordinamento regionale sulla formazione.

  1. La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e delle autonomie locali, nonche' dei soggetti facenti parte del sistema di cui al comma 1, relativi all'istruzione e formazione professionale, nel rispetto dello Statuto regionale e dell'ordinamento vigente in materia.

    Art. 2

    Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale 1. E' istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, che fa parte del sistema formativo regionale disciplinato dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).

  2. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge n. 28 marzo 2003, n. 53).

    Art. 3

    Principi e finalita' del sistema 1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale si ispira ai principi di cui all'art. 2 e agli elementi fondamentali del sistema formativo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12 del 2003.

  3. Le finalita' del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, e dell'offerta formativa che lo caratterizza, sono di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunita' di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonche' di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.

  4. Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale la Regione intende offrire agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalita' organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.

    Art. 4

    Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema 1. In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale prevede:

    1. percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;

    2. percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.

  5. Le competenze da acquisire da parte dei giovani nell'ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali).

  6. La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto...

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