LEGGE REGIONALE 30 giugno 2011, n. 5 - Disciplina del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 30 giugno 2011) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione 1. Con la presente legge la Regione disciplina il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, nel rispetto della Costituzione e in particolare dell'art. 117 e del principio di leale collaborazione, nonche' dell'ordinamento nazionale in materia d'istruzione, di formazione professionale e d'istruzione e formazione professionale. Le norme della presente legge sono altresi' dettate nell'ambito dei principi dell'ordinamento regionale sulla formazione.
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La presente legge disciplina le funzioni e i compiti della Regione e delle autonomie locali, nonche' dei soggetti facenti parte del sistema di cui al comma 1, relativi all'istruzione e formazione professionale, nel rispetto dello Statuto regionale e dell'ordinamento vigente in materia.
Art. 2
Sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale 1. E' istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, che fa parte del sistema formativo regionale disciplinato dalla legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunita' di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro).
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Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale si attiene ai livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalla disciplina statale e in particolare dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge n. 28 marzo 2003, n. 53).
Art. 3
Principi e finalita' del sistema 1. Il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale si ispira ai principi di cui all'art. 2 e agli elementi fondamentali del sistema formativo di cui all'art. 3 della legge regionale n. 12 del 2003.
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Le finalita' del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, e dell'offerta formativa che lo caratterizza, sono di assicurare l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione e del diritto-dovere all'istruzione e formazione, di elevare le competenze generali delle persone, di ampliarne le opportunita' di acquisizione di una qualifica professionale, di assicurarne il successo scolastico e formativo anche contrastando la dispersione scolastica, nonche' di fornire una risposta coerente ai fabbisogni formativi e professionali dei territori.
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Attraverso l'integrazione tra il sistema dell'istruzione e quello della formazione professionale la Regione intende offrire agli studenti un'offerta unitaria, coordinata e flessibile nei contenuti e nelle modalita' organizzative, in grado di corrispondere alle esigenze e alle aspettative di ognuno, anche in modo personalizzato.
Art. 4
Percorsi, qualifiche e diplomi del sistema 1. In applicazione della disciplina statale, il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale prevede:
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percorsi di durata triennale, che si concludono con il conseguimento di una qualifica professionale, che costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema;
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percorsi di durata almeno quadriennale, che si concludono con il conseguimento di un diploma professionale.
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Le competenze da acquisire da parte dei giovani nell'ambito dei percorsi di cui al comma 1 si riferiscono alle qualifiche previste dalla programmazione regionale in correlazione con le figure definite a livello nazionale. Nella definizione di tali competenze la Regione tiene conto di quanto stabilito nelle linee guida nazionali sulla realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi d'istruzione e formazione professionale, adottate in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali).
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La certificazione delle qualifiche e dei diplomi del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale avviene in coerenza con gli strumenti di certificazione e formalizzazione delle competenze adottati dalla Regione, oltre che nel rispetto...
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