LEGGE REGIONALE 1 febbraio 2011, n. 1 - Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 2 del 2 febbraio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Disciplina 1. La Regione, in attuazione dell'art. 123, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 1, 3, 13, 65, 66 e 67 dello statuto, al fine di favorire la piu' ampia partecipazione degli enti locali ai processi decisionali della Regione ed informare i propri rapporti con le autonomie locali a principi di pari dignita', di rispetto delle specifiche competenze e di leale collaborazione nell'interesse delle comunita' rappresentate, disciplina il consiglio delle autonomie locali, con sede presso il consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Liguria.

Art. 2

Composizione 1. Il consiglio delle autonomie locali e' composto da:

  1. i Presidenti delle province e, a decorrere dalla sua istituzione, della Citta' metropolitana;

  2. i sindaci ed i Presidenti di consiglio dei comuni capoluogo di provincia;

  3. dodici sindaci dei rimanenti comuni, suddivisi per ogni provincia in proporzione alla popolazione in essi residente, eletti dalle assemblee dei sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di provincia;

  4. quattro Presidenti di consigli comunali, uno per ogni provincia, eletti dalle assemblee dei Presidenti dei consigli comunali, convocate dai rispettivi Presidenti di provincia;

  5. i quattro Presidenti dei consigli provinciali;

  6. i Presidenti dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione Regionale Ligure degli Enti Montani (ARLEM) regionali.

    1. Le assemblee dei sindaci di cui al comma 1, lettera c), eleggono, rispettivamente per ciascuna provincia, almeno un sindaco di comune con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

      Art. 3

      Procedura per la nomina dei componenti. Decadenza e sostituzione 1. Il Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa nomina con proprio decreto i componenti del consiglio delle autonomie locali e convoca la riunione di insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento dell'assemblea legislativa.

    2. A tal fine, entro trenta giorni dall'insediamento dell'assemblea legislativa, comunica ai Presidenti delle province il numero dei componenti elettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettera

      c), spettanti a ciascuna provincia.

    3. I nominativi dei componenti elettivi di cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), devono pervenire al Presidente del consiglio regionale - Assemblea legislativa entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora, alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.

    4. Il consiglio delle autonomie locali resta in carica per l'intera legislatura.

    5. Fino all'insediamento del nuovo consiglio delle autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.

    6. I componenti del consiglio delle autonomie locali possono di volta in volta delegare a rappresentarli, nelle singole sedute, amministratori o consiglieri dei rispettivi enti o delle rispettive associazioni.

    7. I componenti del consiglio decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica.

    8. I componenti elettivi decadono in caso di assenza ingiustificata per piu' di tre sedute consecutive.

    9. Il Presidente del consiglio...

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