LEGGE REGIONALE 31 luglio 2012, n. 38 - Disciplina delle attivita' agrituristiche in Abruzzo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 43 del 10 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli indirizzi della politica comunitaria ed in armonia con la legge quadro nazionale 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo) e con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) sostiene l'agricoltura promuovendo e disciplinando nel proprio territorio l'attivita' agrituristica allo scopo di:

  1. agevolare la permanenza dei produttori agricoli nelle zone rurali, tutelare i redditi agricoli e favorire la multifunzionalita' in agricoltura;

  2. salvaguardare e tutelare il patrimonio naturale, edilizio ed ambientale del mondo rurale;

  3. favorire le iniziative da parte degli imprenditori agricoli a difesa del suolo, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio rurale;

  4. valorizzare e tutelare le colture, le produzioni tipiche tradizionali e le attivita' enogastronomiche;

  5. contribuire al riequilibrio tra le diverse realta' delle zone agricole;

  6. tutelare la biodiversita' delle colture e degli allevamenti;

  7. contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale del mondo rurale ed alla valorizzazione dell'educazione alimentare;

  8. svolgere attivita' didattiche e divulgative e di servizio per le comunita' locali;

  9. diversificare i redditi nell'ottica della multifunzionalita';

  10. realizzare punti d'informazione turistico - territoriali rurali.

    Art. 2

    Definizione attivita' agrituristiche 1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di ricezione ed ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, anche nella forma di societa' di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 96/2006 e degli articoli 1 e 3 del decreto legislativo n. 228/2001.

    1. Rientrano fra le attivita' agrituristiche:

  11. dare ospitalita' per soggiorno in appositi locali aziendali a cio' adibiti;

  12. dare accoglienza in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori e caravan;

  13. somministrare pasti e bevande di produzione agricola aziendale ed extra-aziendale che devono essere ricavati da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza ai prodotti tipici e biologici, caratterizzati dai marchi tutelati dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria e/o compresi nell'elenco regionale dei prodotti agro-alimentari tradizionali. Una quota di prodotto puo' essere acquistata nel settore dell'artigianato tipico alimentare abruzzese e comunque riferirsi a materie prime agricole regionali. Una quota del 10 per cento puo' essere riservata ai prodotti alimentari non presenti nel territorio regionale ma tali da soddisfare le necessarie caratteristiche di qualita' e tipicita'. Le informazioni sulla provenienza dei prodotti agricoli utilizzati nella composizione dei piatti devono essere esposte in maniera adeguata per i fruitori;

  14. organizzare, nel rispetto della normativa vigente, degustazioni di prodotti agricoli, ivi inclusa la mescita di vini, sia all'interno che all'esterno dei beni fondiari, nonche' attivita' ricreative, culturali, didattiche, ippoturistiche, sportive, di escursionismo, naturalistiche e strutture museali dedicate al mondo rurale, le quali possono essere supportate da apposite convenzioni con gli enti locali, funzionali e con soggetti privati, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale;

  15. trasformare e confezionare i prodotti agricoli in azienda o con lavorazioni esterne;

  16. vendere i prodotti agricoli anche trasformati, nonche' i prodotti tipici locali, nel rispetto della normativa vigente;

  17. svolgere il ruolo di operatore ambientale e culturale.

    Art. 3

    Esercizio dell'agriturismo, connessione e prevalenza 1. L'esercizio dell'agriturismo e' riservato all'imprenditore agricolo singolo e associato di cui all'art. 2135 del Codice civile, che conduce un'azienda sia in proprieta' che ad altro titolo.

    L'imprenditore, per la gestione dell'attivita' agrituristica, puo' avvalersi dei suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-bis del Codice civile, nonche' di lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al precedente periodo sono considerati lavoratori agricoli ai sensi della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale.

    1. Lo svolgimento dell'attivita' agrituristica comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attivita' di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonche' per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale), nonche' di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale riconducibile all'attivita' agricola. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo, in particolare per cio' che concerne l'applicazione dei tributi e tariffe comunali.

      Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonche' della priorita' nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attivita' agrituristica e' considerato reddito agricolo.

    2. Le attivita' agrituristiche devono svolgersi in rapporto di connessione rispetto alle normali attivita' agricole e, in quanto tali, sono considerate a tutti gli effetti attivita' agricole.

    3. Il principio della connessione tra l'attivita' agrituristica e quella agricola e' stabilito con il criterio del tempo di lavoro.

    4. L'attivita' agricola deve comunque rimanere prevalente rispetto a quella agrituristica.

    5. Il tempo di lavoro dedicato all'attivita' agricola deve essere superiore rispetto a quello dedicato alle attivita' agrituristiche.

    6. L'attivita' agricola si considera comunque prevalente quando le attivita' di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande vengono svolte da aziende di tipo familiare e interessano un numero non superiore a dieci ospiti.

    7. Con il Regolamento di attuazione di cui all'articolo 17 sono definite:

  18. le tabelle per il calcolo delle ore lavorative relative alle attivita' agricole, agrituristiche ed alle attivita' connesse diverse dall'agriturismo;

  19. i criteri di conteggio ed i criteri e le modalita' per la verifica del rapporto di connessione.

    Art. 4

    Elenco regionale degli imprenditori ed operatori agrituristici 1. E' istituito presso la Direzione politiche agricole e di sviluppo rurale, forestale, caccia e pesca, emigrazione della Giunta regionale, (di seguito Direzione agricoltura) l'elenco regionale degli imprenditori agricoli che sono provvisti di certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica di seguito definiti 'Imprenditori agrituristici'.

    1. E' istituito presso la Direzione agricoltura l'elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) di seguito definiti 'Operatori agrituristici'.

    2. La tenuta dell'elenco regionale degli imprenditori e degli operatori agrituristici ha come finalita' il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'articolo 13 della legge n.

      96/2006.

    3. Coloro che sono gia' iscritti nell'albo regionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'agriturismo vengono iscritti nell'elenco regionale degli 'Imprenditori agrituristici' se non provvisti del titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attivita' agrituristica.

      Se provvisti, sono iscritti...

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