REGOLAMENTO REGIONALE 25 maggio 2012, n. 8 - Disciplina delle modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(Pubblicato nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 30 maggio 2012) LA GIUNGA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.
LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto 1. Il presente regolamento in attuazione dell'art. 25 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali), disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi esistenti al momento della richiesta formati e/o detenuti dalla Giunta regionale.
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Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'art. 13.
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Il diritto di accesso e' esercitabile finche' l'amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.
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Per l'esercizio del diritto di accesso la Giunta regionale favorisce la circolazione di atti, documenti e informazioni per via informatica.
Art. 2
Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
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diritto di accesso: il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
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documento amministrativo: ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalla Regione o, comunque, utilizzati ai fini dell'attivita' amministrativa;
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documento informatico: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
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atto endo-procedimentale: atto intermedio della sequenza procedimentale che conduce all'adozione del provvedimento finale, richiamato nel provvedimento stesso;
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richiedente: il soggetto che presenta istanza di accesso ai documenti amministrativi;
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controinteressati: tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il proprio diritto alla riservatezza o leso un interesse giuridicamente rilevante tenendo conto del contenuto degli atti connessi in quanto richiamati e appartenenti al medesimo procedimento;
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dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione;
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dati sensibili: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale; nonche' i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;
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dati giudiziari: i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui alla normativa vigente in materia di casellario giudiziale e di carichi pendenti, o la qualita' di imputato o di indagato ai sensi del codice di procedura penale.
Art. 3
Diritto di accesso 1. II diritto di accesso si esercita con la visione o l'estrazione di copia del documento amministrativo richiesto, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
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Il diritto di accesso alle informazioni ambientali e' disciplinato dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).
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Il diritto di accesso relativo alle procedure di appalti di forniture di beni, servizi e lavori si esercita nei termini e nei modi previsti dall'art. 13 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 (Codice dei...
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