LEGGE REGIONALE 16 dicembre 2011, n. 16 - Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 48 del 28 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorita' competente l. Per i procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) di competenza regionale e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) si applica quanto previsto dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche.
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L'autorita' regionale competente in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale e' individuata nell'apposita struttura dell'assessorato competente in materia di utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.
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La competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale e' delegata alle province, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Nell'esercizio di tale funzione le province possono avvalersi del supporto tecnico-analitico fornito dall'Agenzia regionale per la protezione ambientate del Lazio (ARPA) e di quello del Comitato tecnico-scientifico per l'ambiente di cui all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 e successive modifiche.
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La competenza a rilasciare l'autorizzazione integrata ambientale per le attivita' di cui al punto 5 dell'allegato VIII alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e' riservata alla Regione.
Art. 2
Misure semplificatrici a favore delle tecnologie pulite ed efficienti 1. Al fine di promuovere la produzione di energia da fonte rinnovabile e la realizzazione di infrastrutture elettriche lineari necessarie all'immissione nel sistema elettrico dell'energia prodotta dagli impianti di energia da fonte rinnovabile, nonche' al fine di ridurre le emissioni in atmosfera mediante la:riduzione delle perdite di rete e la crescita del settore delle fonti rinnovabili, in attuazione e nel rispetto dell'art. 6, comma 9 del decreto legislativo n. 152/2006, sono incrementate del 30 per cento le soglie di cui all'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n.
152/2006, relative ai progetti di cui al punto 2, lettera c) ed al punto 7, lettera z) del medesimo allegato.
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L'incremento della soglia di cui al comma l non si applica ai progetti di cui al punto 2, lettera c) dell'allegato IV alla parte II del decreto legislativo n. 152/2006 localizzati nei siti appartenenti alla rete Natura 2000.
Art. 3
Ambito di applicazione della...
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