LEGGE REGIONALE 4 agosto 2010, n. 31 - Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attivita' produttive e commerciali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 35 del 24 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Introduzione dell'articolo 3-bis 1. Dopo l'art. 3 della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attivita' produttive e commerciali), e' inserito il seguente:

'Art. 3-bis (Conferimento dei beni detenuti da Finaosta s.p.a.) 1. La Regione autorizza il conferimento alla societa' Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallee d'Aoste Structure s.a'.r.l., da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare destinato ad attivita' produttive detenuto da Finaosta s.p.a., ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 16 marzo 2006, n.

7 (Nuove disposizioni concernenti la societa' finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n.

16), nonche' degli impianti pertinenziali.

  1. La Regione autorizza, inoltre, il conferimento alla societa' Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallee d'Aoste Structure s.a'.r.l., da attuarsi entro il 31 dicembre 2012, degli impianti e delle attrezzature di proprieta' regionale, di cui sono stati dotati gli edifici denominati Pepinieres di Aosta e Pont-Saint-Martin, ancorche' acquisiti per il tramite di Finaosta s.p.a.

  2. Il valore dei conferimenti di cui ai commi 1 e 2 e' determinato con relazione giurata, redatta ai sensi dell'art. 2465 del codice civile, di un revisore legale o di una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

  3. La Giunta regionale e' autorizzata a conferire i beni di cui al comma 2 di proprieta' regionale e a conferire incarico alla Finaosta s.p.a., ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7/2006, per il trasferimento dei cespiti e dei beni di cui ai commi 1 e 2 di sua proprieta', per la nomina del revisore legale o della societa' di revisione legale e per la sottoscrizione dei relativi aumenti di capitale della societa' Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallee d'Aoste Structure s.a'.r.l. derivanti dal conferimento.

  4. Le imposte, esclusa l'imposta sul valore aggiunto, e le spese relative al conferimento sono a carico del conferente.

  5. Restano fermi i diritti di godimento spettanti a terzi, sino al termine di scadenza previsto nel corrispondente titolo.

  6. La societa' Struttura Valle d'Aosta s.r.l.-Vallee d'Aoste Structure s.a'.r.l. assicura l'adempimento degli obblighi posti a carico...

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