REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2011, n. 1 - Regolamento di attuazione della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 2 febbraio 2011) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento da' attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso).

Art. 2

Tipologie di bisogno 1. Il prestito sociale d'onore puo' essere attivato in presenza di una o piu' delle seguenti condizioni: a) nascita o adozione di un figlio;

  1. spese per il ricongiungimento familiare;

  2. situazioni legate alla malattia o al decesso di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dallo stato di famiglia anagrafico;

  3. spese ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare quali separazione, divorzio o trasferimento di un componente del nucleo familiare;

  4. spese per traslochi, cambiamenti di alloggio e per la stipula del contratto d'affitto;

  5. spese per l'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli;

  6. spese relative alla formazione e all'aggiornamento professionale.

    Art. 3

    Criteri per la ripartizione del fondo regionale 1. I criteri di ripartizione del fondo per l'accesso al microcredito tra le Zone sociali di cui all'art. 18 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) sono i seguenti:

  7. cinquanta per cento per la popolazione residente in ogni singola Zona sociale;

  8. trenta per cento per il numero delle famiglie presenti in ogni singola Zona sociale;

  9. venti per cento per il numero dei minori residenti in ogni singola Zona sociale.

    1. La Regione, sulla base degli indicatori di cui al comma 1, determina annualmente la quota di fondo spettante a ciascuna Zona sociale e trasferisce a Gepafin S.p.A. le risorse stanziate a tale scopo.

      Art. 4

      Avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore 1. La struttura regionale competente adotta, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, l'avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore sulla base dello schema allegato al presente regolamento. L'avviso pubblico e' pubblicato, entro dieci giorni dall'adozione, presso i comuni ricadenti nella Zona sociale.

      Le domande possono essere presentate rispettivamente entro il 15 dicembre e il 15 giugno di ogni anno.

    2. Per ogni avviso pubblico e' prevista l'assegnazione di una quota pari al...

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