LEGGE REGIONALE 11 novembre 2011, n. 21 - Integrazione della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 'Norme in materia funeraria', in materia di deroghe per i comuni montani.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 85 del 15 novembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Inserimento dell'art. 5-bis nella legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 'Norme in materia funeraria' 1. Dopo l'art. 5 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 e' aggiunto il seguente art. 5-bis:

'Art. 5-bis Deroghe per i comuni montani 1. Per i comuni ricompresi nei territori classificati montani ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 18 gennaio 1994, n.

2 'Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani' e successive modificazioni, o per loro associazioni, con popolazione complessiva inferiore a cinquemila abitanti, e' ammessa deroga al regime di incompatibilita' tra lo svolgimento di attivita' funebre e la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale di cui all'art. 5, comma 4.

  1. Ai fini dell'applicazione della deroga di cui al comma 1, i comuni interessati approvano specifica deliberazione e la comunicano alla Regione.'.

Art. 2

Modifica dell'art. 28 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 'Norme in materia funeraria' 1. Il comma 2 dell'art. 28 della...

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