REGOLAMENTO REGIONALE 14 dicembre 2012, n. 16 - Regolamento regionale 14 dicembre 2012 n. 16 «Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 74 del 20 dicembre 2012) LA GIUNTA REGIONALE Ha adottato LA PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni 1. Al r.r. 1/2002 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche: a) la rubrica del capo V del titolo IX e' sostituita dalla seguente: "Trattamento dei dati personali e banche dati";

  1. l'art. 473 e' sostituito dal seguente: «Art. 473 (Trattamento dei dati personali). - 1. Il trattamento dei dati personali e' effettuato dall'amministrazione secondo le norme contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni.»;

  2. l'art. 474 e' sostituito dal seguente: «Art. 474 (Titolari, responsabili e incaricati). - 1. Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle strutture dell'amministrazione e' la Giunta Regionale. 2. I responsabili del trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 del d.lgs. 196/2003 sono individuati, ciascuno per le funzioni loro attribuite, nei direttori regionali e nei direttori delle agenzie regionali e svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le attivita' ad essi demandate dal d.lgs. 196/2003. 3. I responsabili esterni del trattamento dei dati personali sono individuati nei legali rappresentanti degli enti e societa' strumentali, o societa' assegnatarie di concessioni o contratti pubblici ai quali e' affidato il trattamento dei dati personali di competenza regionale. Il titolare del trattamento, definisce analiticamente, nell'atto di nomina del responsabile esterno, i compiti e impartisce le istruzioni per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29, commi 4 e 5, del d.lgs. 196/2003. 4. In caso di assenza o impedimento dei responsabili di cui ai commi 2 e 3 puo' essere nominato un sostituto. 5. Gli incaricati del trattamento dei dati personali sono nominati ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003 dai responsabili di cui ai commi 2 e 3. Nell'atto di nomina e' individuato puntualmente l'ambito del trattamento consentito. 6. La Giunta regionale emana direttive ai responsabili di cui ai commi 2 e 3 per lo svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza. 7. Qualora il trattamento dei dati personali venga effettuato con strumenti elettronici, i responsabili del trattamento possono avvalersi del supporto tecnico della...

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