REGOLAMENTO REGIONALE 23 novembre 2011, n. 9 - Disciplina per le modalita', i termini e le procedure per la concessione dei contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009 in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria - Parti I - II (serie generale) n. 53 del 30 novembre 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese), disciplina le modalita', i termini e le procedure per la concessione dei contributi a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi), danneggiate dalla crisi sismica del 15 dicembre 2009.

Art. 2

Soggetti beneficiari 1. Il contributo di cui al presente regolamento e' concesso alle piccole e medie imprese, anche stagionali, iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato (CCIAA), esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che hanno subito un danno indiretto derivante dalla sospensione e/o trasferimento della attivita' a seguito della crisi sismica del 15 dicembre 2009, ubicate nel territorio del Comune di Marsciano, maggiormente colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009, nonche' dei comuni di Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina,

Magione, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegaro, San Venanzo e Torgiano.

  1. Possono accedere al contributo le imprese di cui al comma 1 che a seguito degli eventi sismici del 15 dicembre 2009 hanno subito un danno indiretto di cui all'art. 5 a causa della sospensione e/o trasferimento della propria attivita' in altra sede in quanto, alla data degli eventi sismici, gli immobili adibiti all'attivita' di impresa risultano:

    1. totalmente o parzialmente danneggiati;

    2. inutilizzabili per accertata inagibilita' viaria, per danni subiti dalle strutture attigue o sovrastanti ovvero per lavori di ristrutturazione o ricostruzione.

    Art. 3

    Determinazione del danno indiretto 1. Possono accedere al contributo di cui al presente regolamento le piccole e medie imprese di cui all'art. 2 che nel periodo tra il 15 dicembre 2009 e il 14 dicembre 2010 hanno subito, per effetto della sospensione o del trasferimento...

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