LEGGE REGIONALE 7 novembre 2012, n. 13 - Norme per la copertura dei rischi derivanti da responsabilita' civile negli enti del servizio sanitario regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia Romagna - parte prima - n. 233 dell'8 novembre 2012) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Nell'ambito delle proprie competenze legislative riconosciute a livello costituzionale, la Regione Emilia-Romagna promuove una tutela complessiva della salute degli utenti anche per quanto attiene alla gestione degli eventi avversi legati all'attivita' sanitaria, allo scopo di mantenere un corretto rapporto di fiducia fra gli utenti e le istituzioni sanitarie pubbliche.

  1. La presente legge disciplina in particolare le forme di gestione diretta dei sinistri e le modalita' di corresponsione dei risarcimenti conseguenti a responsabilita' civile per attivita' sanitaria delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, di seguito denominati 'enti', per migliorare l'efficienza e la trasparenza dei relativi procedimenti, per ottimizzare la gestione delle risorse per tale tipo di rischio, nonche' per conoscere le cause degli errori e ridurre gli eventi avversi prevenibili.

    Art. 2

    Ambito di applicazione e interventi regionali 1. La disciplina di cui alla presente legge si applica alle richieste di risarcimento formulate nei confronti di tutti gli enti per danni inerenti l'attivita' sanitaria ad essi ascrivibili.

  2. Sulla base del principio di diversificazione delle modalita' di intervento, in riferimento alla consistenza economica delle richieste di risarcimento, sono fissati i seguenti criteri:

    1. gli enti provvedono direttamente con risorse del proprio bilancio a corrispondere i risarcimenti di cui al comma 1, in caso di loro responsabilita', per richieste con importi inferiori o uguali a 100 mila euro;

    2. la Regione e gli enti, con le modalita' di cui agli articoli seguenti, collaborano nella gestione dei sinistri per i risarcimenti di importi superiori a 100 mila euro e inferiori o uguali a 1 milione e 500 mila euro; gli enti provvedono alla liquidazione dei risarcimenti mediante il fondo regionale di cui all'art. 6;

    3. per far fronte ai risarcimenti per importi superiori a 1 milione e 500 mila euro, la Regione stipula apposita assicurazione a favore degli enti per tutto il territorio regionale.

    Art. 3

    Funzioni della Regione 1. La Regione Emilia-Romagna svolge funzioni di indirizzo, di supporto, di coordinamento e di sostegno finanziario agli enti nell'ambito della prevenzione degli eventi avversi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT