REGOLAMENTO REGIONALE 20 aprile 2010, n. 2 - Disposizioni per il funzionamento della Conferenza dei sindaci, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1997, n.11

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 14 del 30 aprile 2010)

Premesso che:

Il Consiglio regionale ha approvato la deliberazione n. 95 del 30 marzo 2010:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Conferenza dei sindaci 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza dei sindaci, di seguito denominata 'conferenza', in attuazione dell'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 5 della legge regionale 14 maggio 1997, n. 11, dell'articolo 8 della legge regionale 1° aprile 2005, n. 9, e dell'articolo 7 della legge regionale 26 novembre 2008, n. 34.

Art. 2

Sede della conferenza 1. La conferenza ha sede presso la sede legale dell'Azienda sanitaria regionale del Molise (A.S.Re.M.) che mette a disposizione idonei locali di riunione e quanto occorra per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite, assicurando, altresi', il servizio di segreteria.

Art. 3

Composizione della conferenza 1. La conferenza e' composta da tutti i sindaci dei comuni che fanno parte dell'ambito territoriale dell'A.S.Re.M..

  1. In caso di dimissioni del sindaco e di scioglimento del consiglio comunale, la rappresentanza del comune e' esercitata dal commissario straordinario, che rimane in carica fino alla elezione del nuovo sindaco. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la rappresentanza del comune e' esercitata dal vice sindaco fino all'elezione del nuovo sindaco.

  2. Ogni sindaco puo' delegare un proprio rappresentane, scelto tra i componenti della giunta comunale o del consiglio comunale, che decade contestualmente al delegante.

  3. Alle sedute della conferenza possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto il direttore generale, il direttore amministrativo, il direttore sanitario, dirigenti o funzionari dell'A.S.Re.M. la cui partecipazione sia ritenuta utile per la disamina degli atti all'ordine del giorno.

  4. Nell'ambito della conferenza e' istituita la rappresentanza di cui all'articolo 10.

    Art. 4

    Attribuzioni della conferenza 1. La conferenza esercita, tramite la rappresentanza di cui all'articolo 10, le funzioni di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni.

  5. La conferenza esercita le proprie funzioni generali di indirizzo e verifica, assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i comuni del territorio di riferimento e l'integrato e coerente sviluppo, negli ambiti di propria competenza, degli indirizzi generali e dei contenuti specifici dei piani regionali, formulando proposte di indirizzo per la programmazione dell'A.S.Re.M. e della Regione. In tale ambito:

    1. esprime parere in merito al conseguimento, da parte del direttore generale dell'Azienda sanitaria, regionale dei risultati aziendali ed al raggiungi-mento degli obiettivi di cui all'articolo 3 bis, comma 5, del decreto legislativo n...

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