LEGGE REGIONALE 9 agosto 2012, n. 29 - Adeguamento di disposizioni di carattere finanziario e modifiche di altre norme regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 10 agosto 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifica all'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2012)) 1. All'articolo 1 della l.r. 37/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: '100 milioni di euro' sono sostituite dalle seguenti: '179 milioni di euro'.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2012, n. 2 (Disciplina regionale in materia di demanio e patrimonio) 1. I commi 2 e 3 dell'articolo 15 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

  1. Alla fine del comma 10 dell'articolo 22 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole:

    'senza la preventiva autorizzazione della Regione Liguria rilasciata secondo quanto indicato dal regolamento di cui all'articolo 4'.

  2. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: 'in via temporanea e precaria', contenute nel primo e nel secondo periodo, sono inserite le seguenti: 'e comunque per non oltre un anno'.

  3. La lettera c) del comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogata.

  4. Al comma 4 dell'articolo 41 della l.r. 2/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: 'oggetto di delega' sono inserite le seguenti: 'o trasferite'.

    Art. 3

    Investimenti per il trasporto pubblico locale su gomma 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 62 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria - legge finanziaria 2010) e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: 'l'acquisto' sono inserite le seguenti: 'e l'ammodernamento'.

  5. Le aziende di trasporto pubblico locale possono utilizzare le risorse residue derivanti dall'utilizzo dei fondi relativi ai piani di investimento per gli anni dal 2000 al 2002 per l'acquisto e l'ammodernamento di autobus, tram, filovie ed altri mezzi di trasporto di persone.

    Art. 4

    Risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l'anno 2011

  6. Per l'esercizio 2011 sono attribuite risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale su gomma per l'importo di 4 milioni di euro.

  7. Per il riparto delle risorse di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 20, comma 2, della l.r. 37/2011 e successive modificazioni ed integrazioni.

    Art. 5

    Spese per investimenti e gestione del trasporto pubblico locale 1. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) con cui sono determinate le riduzioni di risorse statali da imputare a ciascuna Regione, e' ridotta la disponibilita' all'impegno del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 per complessivi euro 6.000.000,00 suddivisi sulle seguenti Unita' Previsionali di Base:

    - U.P.B. 6.201 'Investimenti per il trasporto pubblico locale' per euro 376.960,34;

    - U.P.B. 6.101 'Spesa per la gestione del trasporto pubblico locale' per euro 5.623.039,66 di cui euro 4.123.039,66 destinati alla copertura dei contratti di servizio.

    Art. 6

    Intervento per il trasporto fluviale di emergenza 1. Al fine di consentire il trasporto nelle zone alluvionate, la Provincia della Spezia puo' destinare le risorse stanziate per il trasporto marittimo nel Golfo della Spezia, non ancora utilizzate, al servizio di collegamento fluviale sul fiume Magra ed ai necessari collegamenti via terra, stabilendo eventuali agevolazioni o esenzioni tariffarie che possono trovare copertura in tale stanziamento.

    Art. 7

    Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema Informativo Regionale Integrato per lo sviluppo della Societa' dell'informazione in Liguria) 1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 42/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: 'gestione del SIIR' sono inserite le seguenti: ', costituenti servizi dei interesse generale ai sensi dell'articolo 1,'.

    Art. 8

    Modifica alla legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunita' montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) 1. Dopo la lettera a) del comma 5 dell'articolo 11 della l.r.

    7/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, e' inserita la seguente:

    'a bis) allestimento ed avvio della gestione...

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