LEGGE REGIONALE 12 ottobre 2010, n. 22 - Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 45 del 21 ottobre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione 1. Il Bollettino ufficiale telematico e' lo strumento esclusivo di comunicazione istituzionale e di pubblicita' legale delle leggi e dei regolamenti regionali, degli atti amministrativi ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale, e di tutti gli atti della Regione.

  1. Il Bollettino ufficiale telematico e' redatto in forma digitale e diffuso in forma telematica, sull'apposita sezione del sito Internet ufficiale della Regione Piemonte, con modalita' volte a garantire l'autenticita', l'integrita' e la conservazione dei documenti digitali nativi in esso contenuti.

    Art. 2

    Ordinamento 1. Il Bollettino ufficiale telematico costituisce una delle parti essenziali del sito ufficiale della Regione, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).

  2. La pubblicazione del Bollettino ufficiale telematico e' curata dalla struttura amministrativa della Giunta regionale cui competono la direzione, la redazione e la gestione del Bollettino ufficiale.

  3. Il Bollettino ufficiale viene pubblicato con cadenza almeno settimanale, e comunque quando sia necessario per esigenze di celerita' informativa.

    Art. 3

    Forma ed efficacia della pubblicazione degli atti amministrativi della Regione Piemonte 1. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblicati sul Bollettino ufficiale telematico in forma integrale, fatto salvo il rispetto dei principi di pertinenza, indispensabilita', necessita' e non eccedenza nel trattamento dei dati personali eventualmente contenuti negli atti medesimi, ai sensi degli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  4. La pubblicazione in forma integrale degli atti amministrativi della Regione sul Bollettino ufficiale telematico costituisce forma di soddisfacimento del diritto di accesso ai documenti, in conformita' a quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e dall'art. 1, comma 7, del regolamento 24 aprile 2006, n. 2/R (Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi. Art.

    28 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7).

  5. La struttura amministrativa regionale competente alla redazione del Bollettino ufficiale telematico, in accordo con le strutture che hanno predisposto l'atto, decide in merito alle parti dell'atto da non diffondere per motivi di riservatezza.

  6. La pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico degli atti amministrativi della Regione Piemonte ha efficacia dichiarativa in conformita' a quanto stabilito dall'art. 29 della legge regionale n. 7/2005, fatta salva la facolta' degli organi della Regione di disporre in merito all'efficacia giuridica della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico dei propri atti amministrativi.

    Art. 4

    Manuale di gestione del procedimento di pubblicazione 1. Le modalita' tecnologiche volte a garantire la formazione, l'integrita', l'autenticita' e la conservazione a norma di legge dell'edizione informatica originale del Bollettino ufficiale telematico della Regione, sono stabilite con apposito manuale di gestione, approvato con provvedimento amministrativo assunto d'intesa dalla Giunta regionale e...

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