LEGGE REGIONALE 19 novembre 2013, n. 21 - Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi). (13R00611)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione Piemonte n. 47 del 21 novembre 2013) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1 Finalita', definizioni e azioni 1. La Regione persegue la finalita' di protezione del proprio patrimonio boschivo dagli incendi. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) bosco: quanto stabilito all'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), da ultimo modificato dall'articolo 24 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17;

  1. incendio boschivo: fuoco con suscettivita' ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree;

  2. accensione fuoco: la combustione di residui vegetali concentrati in modo puntiforme e condotta sotto costante controllo di chi l'ha messa in atto;

  3. abbruciamento: la combustione di residui vegetali con fuoco condotto in modo andante;

  4. fuoco prescritto: tecnica di applicazione esperta ed autorizzata del fuoco su superfici prestabilite per conseguire specifici obiettivi gestionali, definiti dalla pianificazione antincendi;

  5. sistema operativo regionale antincendi boschivi (AIB), di seguito denominato sistema operativo AIB: sistema costituito dalla Regione e, per effetto della stipulazione di appositi accordi, dal Corpo forestale dello Stato, dal Corpo nazionale vigili del fuoco, dal volontariato di cui al comma 3, lettera e) e da soggetti che svolgono attivita' in attuazione dei contratti di cui al comma 3, lettera f);

    il sistema operativo AIB opera secondo le procedure operative antincendi boschivi, di seguito denominate procedure operative, di cui al comma 3, lettera c). 3. In applicazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi), la Giunta regionale: a) promuove azioni volte a ridurre il rischio incendi boschivi;

  6. predispone il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, di seguito denominato piano, e provvede annualmente alla revisione dello stesso, anche in applicazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 20 dicembre 2001 (Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attivita' di previsione, prevenzione e lotta...

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