REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2011, n. 5 - Regolamento di attuazione per il governo del territorio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania - n. 53 dell8 agosto 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con Legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potesta' regolamentare;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 214 del 24 maggio 2011;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 364 del 19 luglio 2011;

Visto che il Consiglio Regionale ha approvato il Regolamento nella seduta del 1° agosto 2011;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di formazione dei piani, territoriali, urbanistici e di settore, previsti dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio), ai sensi dell'art. 43-bis della stessa legge. Con ulteriore regolamento di attuazione in materia edilizia si provvede a disciplinare gli articoli 41 (sportello unico dell'edilizia) commi 2 e 3, e 43 (accertamenti di conformita' delle opere abusive) della legge regionale n. 16/2004. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano ai su menzionati piani le disposizioni della legge statale e regionale in materia di ambiente, urbanistica, edilizia, la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 17/2009.

  1. Ai sensi del presente regolamento per amministrazione procedente si intende quella che avvia, adotta ed approva il piano.

  2. Ferma restando la previsione dell'art. 39 della legge regionale n. 16/2004, e dei commi 5 e 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), i piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione vigenti perdono efficacia dopo 18 mesi dall'entrata in vigore dei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) di cui all'art. 18 della legge regionale n. 16/2004. Alla scadenza dei 18 mesi nei Comuni privi di PUC si applica la disciplina dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

    Sono fatti salvi gli effetti dei piani urbanistici attuativi (PUA) vigenti.

  3. I procedimenti di formazione dei piani territoriali ed urbanistici, la cui proposta e' stata adottata dalla Giunta alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si concludono secondo le disposizioni della norma vigente al momento dell'avvio del procedimento stesso.

    Art. 2

    Sostenibilita' ambientale dei piani 1. La Valutazione ambientale strategica (VAS), e' disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle seguenti disposizioni.

  4. L'amministrazione procedente avvia contestualmente al procedimento di pianificazione la valutazione ambientale strategica o la verifica di assoggettabilita' secondo le disposizioni dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e nel rispetto dei casi di esclusione previsti dal medesimo decreto legislativo.

  5. La Regione ed i comuni sono autorita' competenti per la VAS dei rispettivi piani e varianti nonche' per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del decreto legislativo n. 152/2006.

  6. L'amministrazione procedente predispone il rapporto preliminare (RP) contestualmente al preliminare di piano composto da indicazioni strutturali del piano e da un documento strategico e lo trasmette ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da essa individuati.

  7. Sulla base del rapporto preliminare e degli esiti delle consultazioni con gli SCA, l'amministrazione procedente redige il rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano da adottare in Giunta.

  8. Il rapporto ambientale, integrato nel piano adottato dalla Giunta ai sensi del comma 1 dell'art. 3, e' pubblicato secondo le modalita' indicate nel medesimo articolo.

  9. Il parere di cui all'art. 15 del decreto legislativo n.

    152/2006, sulla base dell'istruttoria svolta dall'amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell'art. 15 dello stesso decreto legislativo, e' espresso, come autorita' competente:

    1. dall'amministrazione comunale;

    2. dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a scala regionale e provinciale e loro varianti.

  10. L'ufficio preposto alla valutazione ambientale strategica e' individuato all'interno dell'ente territoriale. Tale ufficio e' obbligatoriamente diverso da quello avente funzioni in materia urbanistica ed edilizia. Per i comuni al di sotto dei cinquemila abitanti, le funzioni in materia di VAS comprese quelle dell'autorita' competente, sono svolte in forma associata, qualora i Comuni non siano in condizione di garantire l'articolazione funzionale come previsto dal presente comma, anche con i Comuni aventi popolazione superiore, secondo gli ambiti di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale n. 16/2004.

  11. Acquisito il parere indicato al comma 8 il procedimento prosegue e si conclude, per quanto riguarda la VAS, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo n.

    152/2006, il processo di VAS viene svolto nei termini massimi previsti nel titolo II del decreto legislativo n. 152/2006 riguardo la VAS.

  12. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 152/2006.

    Art. 3

    Procedimento di formazione e pubblicazione dei piani territoriali, urbanistici e di settore 1. Il piano, redatto sulla base del preliminare di cui al comma 4 dell'art. 2, e' adottato dalla Giunta dell'amministrazione procedente, salvo diversa previsione dello statuto. L'amministrazione procedente accerta, prima dell'adozione del piano, la conformita' alle leggi e regolamenti e agli eventuali strumenti urbanistici e territoriali sovra ordinati e di settore. Dall'adozione scattano le norme di salvaguardia previste all'art. 10 della legge regionale n.

    16/2004.

  13. Il piano e' pubblicato contestualmente nel bollettino ufficiale della regione Campania (BURC) e sul sito web dell'amministrazione procedente ed e' depositato presso l'ufficio competente e la segreteria dell'amministrazione procedente ed e' pubblicato all'albo dell'ente.

  14. La Giunta dell'amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, entro centoventi giorni...

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