REGOLAMENTO REGIONALE 4 luglio 2011, n. 1 - «Regolamento di attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (disciplina delle attivita' agrituristiche)».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 19 del 16 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento detta disposizioni in attuazione della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9 (Disciplina delle attivita' agrituristiche) e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento agli articoli 2, 3, 10, 11, 20, 23 e 26.

Art. 2

Modalita' per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 3, della legge regionale 22 marzo 2010, n. 9

  1. Le attivita' di cui all'art. 2, comma 3, lettere a), b), c), d) ed f) della legge regionale n. 9/2010 sono svolte in azienda, nel rispetto dei requisiti, delle norme igienico-sanitarie e nei limiti massimi derivanti dal calcolo delle tabelle tempo lavoro, di cui agli allegati A e B.

    Art. 3

    Requisiti per l'ospitalita' in spazi aperti 1. Per ospitalita' in spazi aperti s'intende la messa a disposizione di superfici aziendali all'aperto destinati a:

    1. campeggiatori con tende;

    2. campeggiatori con caravan e autocaravan;

    3. campeggiatori con roulottes.

  2. La superficie delle singole piazzole non deve essere inferiore ai 12 metri quadrati e le stesse devono essere sistemate a prova di acqua, tramite un adeguato ed efficiente drenaggio, e polvere, tramite l'inerbimento del terreno, o l'utilizzo di materiali compatibili con l'ambiente rurale.

  3. Le aree per il campeggio devono essere dotate di acqua potabile e di punti di allaccio per la fornitura elettrica, in quantita' adeguata rispetto al numero di piazzole. I servizi igienico-sanitari per i campeggiatori devono essere realizzati in strutture edilizie fisse, in aggiunta a quelli gia' presenti per le attivita' di alloggio e somministrazione pasti. Essi, composti da WC, lavabo e doccia, devono essere in ragione di almeno uno ogni tre piazzole. La lavanderia e i lavelli per il lavaggio delle stoviglie possono essere realizzati anche all'aperto, in due spazi distinti.

    L'area deve essere munita di un pozzetto agibile per acque di scarico e uno scarico idoneo per WC chimici, se la stessa e' destinata a campeggio per caravan e autocaravan.

  4. Per gli insediamenti non superiori a due piazzole possono essere utilizzati i servizi igienici, la lavanderia e le forniture d'acqua e di elettricita' delle strutture ordinarie dell'azienda agricola 5. La sosta negli spazi aperti dei campeggiatori deve essere di tipo temporaneo e non puo' in nessun caso superare i tre mesi nell'arco dell'anno.

  5. Negli spazi di cui al comma 1 l'attivita' agrituristica deve svolgersi nel rispetto delle norme di sicurezza e antincendio, prevedendo almeno due estintori ogni quattro piazzole.

    Art. 4

    Piscine 1. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attivita' di cui all'art. 2, comma 3 lettera a) della legge regionale n. 9/2010, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualita' delle acque e delle norme di sicurezza, in osservanza alla vigente legislazione e di quanto previsto nell'accordo del 16 gennaio 2003 tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

  6. La conduzione della piscina deve prevedere controlli periodici o forme di assistenza programmate. Il titolare dell'azienda agrituristica, o altri soggetti da lui incaricati, e' responsabile dell'igiene, della funzionalita' della piscina e della sicurezza dei bagnanti.

  7. La piscina deve avere una dimensione massima dello specchio d'acqua di 5 metri per 12 metri, mentre l'altezza massima non puo' superare 1,30 metri. La stessa deve essere sufficientemente illuminata, sia all'esterno che all'interno della vasca.

  8. L'uso della piscina deve essere disciplinato da un apposito regolamento, recante gli orari di ingresso, le modalita' di accesso ai minori e le norme comportamentali alle cui regole gli ospiti devono attenersi.

    Art. 5

    Somministrazione di pasti e bevande 1. Nell'azienda agrituristica possono essere somministrati pasti e bevande, privilegiando la gastronomia regionale, le produzioni tipiche tradizionali o biologiche e quelli a marchio DOC, DOP, IGT,

    IGP. e DOCG, ove presenti, agli ospiti che soggiornano ed ai visitatori occasionali.

  9. La materia prima utilizzata per la somministrazione di pasti e bevande deve provenire per il 40 per cento del suo valore annuo dall'azienda agricola dell'imprenditore agrituristico, il 50 per cento del suo valore annuo deve essere acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli, singoli o associati, e da cooperative con sedi nella regione; il rimanente 10 per cento del valore annuo dei prodotti somministrati puo' provenire da circuiti commerciali.

  10. I prodotti che possono essere acquistati da circuiti commerciali sono: caffe', acque minerali, bibite industriali, gelati, liquori, essenze aromatiche,-biscotti, pasta secca, pane, latte fresco, fette-biscottate, dolci, zucchero, cioccolata, tisane, sale, riso, burro, confetture, yogurt, succhi di frutta, farina, cereali per colazione, frutta non coltivata in regione, con esclusione dei frutti esotici. Non puo' essere acquistato ne' somministrato latte a lunga conservazione.

  11. Le percentuali del valore annuo dei prodotti somministrati vanno rispettate anche dalle aziende di ridotte attivita' e dimensioni, di cui all'art. 3, comma 5, della legge regionale n.

    9/2010, e per quelle che effettuano attivita' di ricezione e somministrazione fino a otto ospiti.

  12. Per le aziende agricole il cui centro aziendale ed almeno il 55 per cento dei terreni sono situati nei comuni aventi un'altitudine superiore ai 700 metri sul livello del mare, la percentuale del valore annuo dei prodotti propri somministrati e' ridotta al 25 per cento, mentre il valore annuo di quella da acquistare, da altri imprenditori agricoli della regione, sale al 65 per cento.

  13. Le aziende agrituristiche che effettuano ospitalita' o ristorazione possono effettuare la promozione e la vendita dei soli prodotti aziendali, tipici o tradizionali, mediante l'organizzazione di eventi pubblicitari promozionali o di degustazione, anche in manifestazioni didattiche, culturali, tradizionali e ricreative; in tal caso, i prodotti posti in degustazione devono provenire interamente dall'azienda. Per la sola mescita del vino e' possibile l'acquisto del prodotto da cantine e produttori vitivinicoli della regione. Nel corso degli eventi deve essere effettuata un'attivita' di informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.

  14. Per gli eventi di promozione e vendita dei prodotti tipici certificati o tradizionali del territorio, organizzati dalle aziende che effettuano ospitalita' e/o ristorazione, ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge regionale n. 9/2010, il valore per la somministrazione di pasti e bevande o degustazione, deve essere costituito per il 60 per cento da prodotti ottenuti dall'azienda, per il 35 per cento acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli, singoli o associati e da cooperative con sedi nella regione, il 5 per cento da prodotti provenienti da circuiti commerciali, come specificato al comma 3. Nel corso degli eventi deve essere effettuata un'attivita' di informazione sui prodotti presentati e sui relativi metodi di produzione.

  15. Il limite per la somministrazione di pasti e bevande e' fissato fino ad una media giornaliera di 50 posti, calcolata annualmente, cosi' come stabilito dalla legge regionale n. 9/2010.

    Nel limite dei posti e per il tempo lavoro che verra' dedicato non vanno compresi i partecipanti agli eventi organizzati di cui ai commi 6 e 7. La stessa azienda o cooperativa agrituristica puo' realizzare, nell'arco dell'anno, un massimo di tre eventi, con finalita' promozionali dei prodotti aziendali, ed altrettanti per i prodotti del territorio.

  16. In corso di esercizio dell'attivita' agrituristica la valutazione del valore dei prodotti somministrati agli ospiti viene svolta dai soggetti titolati dalle norme vigenti, dai funzionari del competente servizio della Regione e dal Comune, sui documenti contabili aziendali su base annua. La Regione accerta, altresi', il perdurare dei requisiti in atto capaci di sostenere l'attivita' di ristorazione e ospitalita'. La perdita dei requisiti comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 15 della legge regionale n. 9/2010.

    Art. 6

    Aziende che effettuano la sola degustazione e assaggi di prodotti ed organizzazione di eventi di promozione e valorizzazione del territorio 1. Le aziende che effettuano la promozione dei prodotti tipici e tradizionali del Molise, mediante l'organizzazione di eventi pubblicitari o di degustazione, di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art. 2 della legge regionale n. 9/2010, devono avere i necessari requisiti igienico-sanitari, specialmente se la preparazione degli alimenti richiede la lavorazione e la cottura di cibi. In tal caso, il valore dei prodotti e le bevande posti in degustazione deve essere costituito per il 65 per cento da prodotti ottenuti dall'azienda, per i1 30 per cento acquistato esclusivamente da altri produttori agricoli, singoli o associati e da cooperative con sedi nella regione, il 5 per cento da prodotti provenienti da circuiti commerciali, come specificato al comma 3 dell'art. 5.

  17. La preparazione degli alimenti, per la degustazione dei prodotti, puo' avvenire nella cucina dell'imprenditore agricolo, purche' abbia i requisiti previsti, o nel locale predisposto per la degustazione.

  18. L'origine e la provenienza dei prodotti vanno indicate in apposite schede di presentazione, insieme al prezzo, e distribuite agli ospiti. Nelle schede vanno indicati, altresi', quali sono i...

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