DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2013, n. 208 - Legge regionale n. 12/2002, art. 36. Regolamento per l'attivita' di panificazione di cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale n. 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato). (13R00575)

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2013) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale n. 12/2002, come sostituito dall'art. 39 della legge regionale 17 giugno 2011, n. 7 «Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi regionali n. 50/1993, n. 4/2005, n. 7/2003, n. 29/2005, e n. 11/2009 in materia di attivita' economiche» il quale prevede che con regolamento di esecuzione sono disciplinati: a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;

  1. l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualita', pane fresco e pane conservato;

  2. la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione, la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di panificazione, nonche' la commercializzazione del pane sfuso;

  3. la sospensione dell'attivita' di panificazione. Visto il testo del «Regolamento per l'attivita' di panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato)», predisposto dalla Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

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