REGOLAMENTO REGIONALE 12 ottobre 2011, n. 7 - Regolamento 'Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale'.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 65 del 17 ottobre 2011) LA GIUNTA REGIONALE Ha deliberato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Omissis);

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto 1. Il presente regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel registro regionale istituito, dalla legge regionale 15 marzo 2011, n.

4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della regione Campania).

  1. Sono considerate, associazioni di promozione sociale, come definito dall'art. 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attivita' di utilita' sociale a favore di associati o di terzi, senza finalita' di lucro e nel pieno rispetto della liberta' e dignita' degli associati.

  2. Non sono considerate associazioni di promozione di sociale, come definito dall'art. 2, comma 2, della legge 383/2000 i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalita' la tutela esclusiva di interessi economici degli associati.

  3. Non costituiscono altresi' associazioni di promozione sociale, come definito dall'art. 2, comma 3, della legge 383/2000, i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarita' di azioni o quote di natura patrimoniale.

  4. Non sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni di volontariato costituite ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato).

    Art. 2

    Requisiti per l'iscrizione al Registro regionale 1. Hanno diritto ad iscriversi nel registro regionale le associazioni di promozione sociale, costituite con atto scritto, ai sensi dell'art. 3, della legge 383/2000, che operino da almeno un anno nell'ambito del territorio regionale.

  5. Lo Statuto deve contenere i seguenti elementi essenziali:

    a) la denominazione;

    b) l'oggetto sociale;

    c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

    d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attivita' non possono essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta;

    e) l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di...

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