LEGGE REGIONALE 7 agosto 2012, n. 19 - Interventi in favore delle associazioni combattentistiche e d'arma.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise - Parte prima - n. 19 del 16 agosto 2012) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1 (Finalita') 1. La Regione riconosce la funzione sociale, culturale ed educativa delle associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze dell'ordine, regolarmente costituite ed operanti nel Molise, nell'ambito delle loro finalita' sociali e statutarie.

  1. Alle associazioni di cui al comma 1 ed a quelle che tutelano gli interessi delle vittime civili di guerra, degli invalidi civili di guerra e del personale civile e militare vittima del dovere la Regione concede contributi finalizzati ad agevolare il conseguimento degli scopi istituzionali e sociali ed in particolare:

    1. l'effettuazione di raduni con preminenza di quelli regionali, provinciali e locali rispetto a quelli nazionali;

    2. l'organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre e convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle nostre forze armate e di polizia, nonche' quelle riguardanti gli specifici argomenti di storia patria;

    3. la diffusione della cultura della legalita' e della sicurezza;

    4. il sostegno morale delle forze armate e delle forze dell'ordine;

    5. la tutela dei-bisogni morali e materiali degli associati e dei loro superstiti;

    6. la cooperazione con le istituzioni locali al fine di realizzare progetti sociali e di pubblica utilita'.

      Art. 2 (Contributi) 1. I criteri stabiliti dalla Giunta regionale devono ispirarsi al seguente principio: il contributo di cui al primo capoverso del presente comma e' diviso in tre quote parti:

    7. una quota fissa uguale per tutte le associazioni, oppure rapportata al numero degli iscritti all'associazione, fino ad un massimo del 25 per cento del contributo;

    8. una quota variabile e dipendente in maniera proporzionale dalle spese effettuate e documentate dall'associazione e ritenute ammissibili secondo i criteri di dettaglio stabiliti dalla Giunta regionale;

    9. una quota variabile dipendente dall'importanza della manifestazione per la quale si chiede il contributo, con prevalenza degli eventi a valenza nazionale o regionale.

  2. I contributi non sono cumulabili con quelli erogati da altri enti pubblici locali e destinati al raggiungimento di identiche finalita'.

  3. La concessione dei contributi e' subordinata all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3.

    Art. 3 (Obblighi) 1. Le associazioni hanno l'obbligo di presentare, entro il 30 settembre dell'anno precedente a...

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