REGOLAMENTO REGIONALE 27 gennaio 2010, n. 1 - Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 «Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell'apprendistato)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 6 del 3 febbraio 2010) LA GIUNTA REGIONALE ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1

Modificazioni all'art. 13

  1. Al comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 maggio 2007, n. 18 - Disciplina dell'apprendistato) dopo le parole 'delle risorse disponibili' sono aggiunte le seguenti: 'con riferimento sia ai contratti di apprendistato stipulati ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 che a quelli stipulati ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276'.

  2. Il comma 4 dell'articolo 13 del r.r. 5/2008 e' sostituito dal seguente:

    '4. Le province, entro il mese di febbraio di ogni anno, finanziano, tenuto conto delle risorse disponibili, i progetti quadro presentati dagli organismi iscritti nel Catalogo regionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sulla base di quanto stabilito nel Piano annuale di finanziamento della formazione formale per l'apprendistato, adottato dalla Giunta regionale. I parametri medi adottati sono i seguenti:

    1. euro 12 ora/allievo per la formazione degli apprendisti per attivita' formative con gruppi di allievi superiori a dieci e nei limiti di cui al comma 5;

    2. euro 112 ora/formazione per attivita' formative con gruppi di allievi sino al numero di dieci, nei limiti di cui al comma 5, con spese rendicontate analiticamente;

    3. euro 12 ora/allievo per la formazione dei tutor aziendali per attivita' formative con gruppi di allievi superiori a dieci e nei limiti di cui al comma 5;

    4. euro 112 ora/formazione per la formazione dei tutor aziendali per attivita' formative con gruppi di allievi sino al numero di dieci, nei limiti di cui al comma 5, con spese rendicontate analiticamente.'.

  3. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 del r.r. 5/2008 e' aggiunto il seguente:

    '4 bis. Il Piano annuale di finanziamento della formazione formale...

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