LEGGE REGIONALE 11 agosto 2010, n. 13 - Disposizioni a favore dei bed and breakfast e affittacamere. Modifiche alle leggi regionali 2/2002 e 19/2009.

(Pubblicata nel S.O. n. 19 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 19 del 13 agosto 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 77 della legge regionale 2/2002

  1. Il comma 1 dell'art. 77 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), e' sostituito dal seguente:

    '1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non piu' di sei camere per un massimo di quindici posti letto, ubicate in non piu' di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina, situate in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.'.

    Art. 2

    Sostituzione dell'art. 81 della legge regionale 2/2002

  2. L'art. 81 della legge regionale 2/2002 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 81 (Bed and breakfast). - 1. L'attivita' di bed and breakfast e' esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze, offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non piu' di quattro camere e con un massimo di otto posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

  3. Gli esercizi di bed and breakfast si distinguono in:

    a) categoria 'standard';

    b) categoria 'comfort', se dotati di bagno privato per ciascuna camera e in possesso dei requisiti di cui alle lettere A), B) e C) dell'allegato 'B-bis', facente parte integrante della presente legge;

    c) categoria 'superior' se in possesso dei requisiti di cui alla lettera b), nonche' di almeno tre dei requisiti di cui alla lettera D) dell'allegato 'B-bis'.

  4. L'attivita' di bed and breakfast e' subordinata alla dichiarazione di inizio attivita' di cui all'art. 19, comma 2, primo periodo, della legge 241/1990. Alla dichiarazione di inizio attivita' e' allegata, altresi', una autovalutazione ai fini della classificazione del bed and breakfast in una delle categorie di appartenenza previste al comma 2, redatta secondo il modello approvato con decreto del Direttore centrale attivita' produttive.

  5. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneita' dei locali all'esercizio dell'attivita' e la categoria di appartenenza, nonche' idonei controlli sulle dichiarazioni presentate.

  6. Coloro che esercitano l'attivita' di bed and breakfast assicurano il servizio di prima colazione privilegiando l'utilizzo dei prodotti agricoli regionali di cui all'art. 1...

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