LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2011, n. 40 - Norme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 73 del 7 dicembre 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

F i n a l i t a' 1. La presente legge detta nuove disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale tecnico amministrativo - Sezione lavori pubblici, di seguito denominato 'Comitato', gia' istituito ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 8 settembre 1972, n. 18 (Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in materia di urbanistica e viabilita', acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale).

Art. 2

Natura giuridica e composizione 1. Il comitato e' organo consultivo della Giunta regionale in materia di opere pubbliche della Regione o di interesse regionale e svolge la propria attivita' presso la direzione regionale competente in materia di lavori pubblici, di seguito denominata direzione regionale competente.

  1. Il comitato esercita le funzioni demandate dall'attuale legislazione statale al Comitato tecnico amministrativo presso il provveditorato regionale alle opere pubbliche ed al Consiglio superiore dei lavori pubblici per le opere pubbliche di interesse regionale ivi comprese le opere di bonifica e di sistemazione idraulico-forestale.

  2. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura regionale ed e' cosi' composto:

    1. il direttore della direzione regionale competente con funzioni di presidente, o il dirigente del servizio tecnico con funzione di vice-presidente in caso di assenza o impedimento del direttore;

    2. sette esperti tecnici, iscritti agli ordini professionali da almeno dieci anni, scelti tra terne indicate dagli ordini professionali stessi di cui:

      1) un ingegnere di area civile-ambientale;

      2) un ingegnere esperto in impiantistica;

      3) un architetto urbanista;

      4) un architetto esperto in edilizia;

      5) un geometra di alta qualificazione nelle materie trattate;

      6) un dottore agronomo;

      7) un geologo.

    3. un esperto legale di alta qualificazione nelle materie trattate, iscritto all'ordine professionale da almeno dieci anni, scelto tra terne indicate dagli ordini professionali stessi;

    4. tre dirigenti tecnici ingegneri o architetti, scelti tra terne indicate dall'Unione province d'Italia (UPI) e Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), con funzioni dirigenziali da almeno dieci anni;

    5. un tecnico ingegnere o architetto designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei tecnici degli enti locali;

    6. il dirigente del servizio regionale competente in materia di Genio civile o un funzionario tecnico da questi delegato all'inizio dei lavori del comitato.

  3. Possono essere chiamati ad intervenire alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, dirigenti e funzionari regionali competenti in specifiche tematiche o esperti esterni.

  4. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere b), c), d) ed e) sono nominati con decreto del Presidente dalla giunta regionale su designazione dell'assessore regionale delegato in materia di lavori pubblici, di seguito denominato assessore regionale competente, sulla base di terne di nominativi indicate dagli ordini professionali.

    Art. 3

    Competenze del comitato 1. Il comitato esprime pareri obbligatori ma non vincolanti in merito a:

    1. progetti esecutivi di opere e lavori pubblici di competenza regionale da realizzare con finanziamenti regionali ovvero con finanziamenti comunitari o statali erogati tramite la regione, il cui importo dei lavori a base di gara e' uguale o superiore a un milione di euro;

    2. perizie suppletive e di variante relative ai progetti di cui alla lettera a) che comportano un incremento dell'importo contrattuale maggiore del 20 per cento;

    3. prezzario regionale e aggiornamenti;

    4. proposte di risoluzione o rescissione di contratti per opere di competenza regionale o finanziate in tutto o in parte dalla regione ovvero accordi bonari che si riferiscono a controversie del valore iniziale pari o superiore a € 500.000,00 relative a vertenze sorte con l'impresa in corso d'opera o in sede di collaudo per maggiori compensi o per l'esonero da penalita' contrattuali;

    5. altri progetti di opere pubbliche, piani e programmi per i quali le normative di settore prevedono il preventivo parere di organi consultivi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT