LEGGE REGIONALE 3 aprile 2012, n. 6 - Modifiche della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 «Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale».
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 15 dell'11 aprile 2012)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge:
Art. 1 Norme di modifica e integrazione della legge regionale 14/2000
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Dopo l'articolo 3 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla Prima guerra mondiale), e' inserito il seguente:
'Art. 3-bis (Esperto specializzato sui siti della Grande guerra).
- 1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce le attivita' di cui ai commi 2 e 4, svolte da esperti specializzati sui siti della Grande guerra, in attuazione del principio di valorizzazione storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale, di cui al libro II, titolo II, capo VI, sezione II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).
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L'attivita' di accompagnamento riguarda persone singole o gruppi di persone nei percorsi di visita qualificati sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel territorio a cavallo tra Italia, Austria e Slovenia o comunque presenti nel territorio della regione.
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La guida turistica puo' avvalersi dell'attivita' di accompagnamento di cui al comma 2 unicamente nei territori regionali su cui sono individuati i siti legati della Prima guerra mondiale.
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Le attivita' didattiche e di divulgazione del patrimonio storico culturale relativo ai siti della Prima guerra mondiale svolte nei confronti di studenti, insegnanti, ricercatori, associazioni culturali, associazioni combattentistiche, o in occasione di celebrazioni o manifestazioni culturali, sono effettuate da esperti specializzati sui siti della Grande guerra al fine di garantire le migliori condizioni di fruizione del patrimonio culturale e dei siti finanziati ai sensi della presente legge.
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Il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, comma 2, effettua la selezione per svolgere le attivita' previste dal presente articolo.
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Secondo modalita' e criteri stabiliti da apposito regolamento di...
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