LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 6 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilita' interno.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 11 del 3 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
Esercizio provvisorio 1. Ai sensi dell'art. 58 dello statuto e dell'art. 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 'Ordinamento del bilancio e della contabilita' della Regione', la Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2012 e fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il bilancio di previsione per l'anno 2012, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014', cosi' come approvato dalla Giunta regionale.
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La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 e' autorizzata con esclusione delle spese di cui alle UPB U0185 'Fondo speciale per le spese correnti' e U0186 'Fondo speciale per le spese d'investimento' del disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014', nonche' delle spese di cui ai seguenti prospetti allegati al medesimo DDL:
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quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato;
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reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.
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Sono altresi' escluse dall'autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella tabella A 'Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa', allegata alla presente legge, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 'Legge forestale regionale' e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e societa' regionali per le quali e' autorizzata la gestione provvisoria:
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Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);
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Veneto Agricoltura;
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Veneto Lavoro;
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Veneto Strade S.p.A.;
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Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);
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Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;
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Istituto regionale Ville Venete (IRVV);
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Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;
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Sistemi Territoriali S.p.A;
J) Veneto Acque S.p.A;
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Scuola regionale veneta per la sicurezza...
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