LEGGE REGIONALE 31 gennaio 2012, n. 6 - Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2012 e ulteriori disposizioni in materia di patto di stabilita' interno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto n. 11 del 3 febbraio 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Esercizio provvisorio 1. Ai sensi dell'art. 58 dello statuto e dell'art. 15 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 'Ordinamento del bilancio e della contabilita' della Regione', la Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, dal 1° gennaio 2012 e fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il termine stabilito dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il bilancio di previsione per l'anno 2012, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa contenuti nel disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014', cosi' come approvato dalla Giunta regionale.

  1. La gestione dello stato di previsione della spesa di cui al comma 1 e' autorizzata con esclusione delle spese di cui alle UPB U0185 'Fondo speciale per le spese correnti' e U0186 'Fondo speciale per le spese d'investimento' del disegno di legge n. 27/DDL del 29 dicembre 2011 'Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014', nonche' delle spese di cui ai seguenti prospetti allegati al medesimo DDL:

    1. quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all'indebitamento autorizzato;

    2. reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione.

  2. Sono altresi' escluse dall'autorizzazione alla gestione provvisoria di cui al comma 1, le spese individuate nella tabella A 'Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa', allegata alla presente legge, fatte salve quelle per il finanziamento della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 'Legge forestale regionale' e successive modificazioni e per il funzionamento dei seguenti enti e societa' regionali per le quali e' autorizzata la gestione provvisoria:

    1. Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

    2. Veneto Agricoltura;

    3. Veneto Lavoro;

    4. Veneto Strade S.p.A.;

    5. Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPAV);

    6. Enti gestori di parchi e riserve naturali regionali;

    7. Istituto regionale Ville Venete (IRVV);

    8. Aziende regionali per il diritto allo studio universitario ESU - ARDSU;

    9. Sistemi Territoriali S.p.A;

      J) Veneto Acque S.p.A;

    10. Scuola regionale veneta per la sicurezza...

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