LEGGE REGIONALE 1 marzo 2012, n. 12 - Norme per la promozione della cooperazione in Abruzzo nei settori dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 13 del 14 marzo 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

La seguente legge:

Art. 1 Oggetto e finalita' 1. La Regione Abruzzo, ispirandosi ai principi fissati dall'art.

45 della Costituzione e dall'art, 7 dello Statuto regionale, riconosce la funzione sociale ed economica che la cooperazione, in tutte le sue forme, esercita nel territorio regionale; promuove la diffusione della cultura imprenditoriale cooperativa; valorizza le diverse espressioni della cooperazione, le finalita' di mutualita', la democrazia interna partecipata e l'assenza di fini di speculazione nell'attivita' svolta.

  1. La Regione, nell'ambito degli obiettivi della programmazione economica regionale, favorisce e sostiene la promozione, lo sviluppo ed il consolidamento del sistema cooperativo abruzzese nelle sue varie espressioni, sostiene la nascita e lo sviluppo di nuove imprese cooperative nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei servizi riconducibili alle attivita' produttive.

    Art. 2 Associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo 1. La Regione sostiene l'attivita' delle strutture territoriali delle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, aventi sede e stabile organizzazione in Abruzzo, giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142 recante 'Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore'), riconoscendone il ruolo nella promozione e nello sviluppo della cooperazione, nonche' nell'assistenza, nella rappresentanza e nella tutela delle imprese cooperative.

    Art. 3 Interventi per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 1. Ai fini di cui all'art. 1, la Regione promuove lo sviluppo della cooperazione nelle sue varie forme ed espressioni, direttamente e attraverso le organizzazioni territoriali del movimento cooperativo abruzzese di cui all'art. 2. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 8, puo' concedere annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, alle organizzazioni di cui all'art. 2, contributi per realizzare iniziative volte alla promozione, allo sviluppo ed al consolidamento dell'impresa cooperativa, in particolare finalizzate:

    1. alla promozione di nuove imprese cooperative o consorzi, nonche' all'aggregazione e al potenziamento di quelli esistenti;

    2. all'assistenza tecnica, amministrativa, fiscale, finanziaria, nelle fasi di avvio, promozione e gestione delle imprese cooperative e loro consorzi, anche attraverso il supporto di incubatori di imprese cooperative;

    3. alla qualificazione delle risorse umane delle imprese cooperative e loro consorzi in discipline economiche, giuridiche e tecniche, anche mediante l'assegnazione di borse di studio;

    4. all'aggiornamento dei dirigenti e degli amministratori delle cooperative e loro consorzi;

    5. ...

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