LEGGE REGIONALE 15 marzo 2012, n. 7 - Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014. Stato di previsione dell'entrata.
(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 11 del 16 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga
la seguente legge Art. 1
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Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2012, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.
Art. 2
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L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e' autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unita' previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.
Art. 3
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Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata e' fissato nell'importo di € 15.
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Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006, il limite massimo alla rinuncia alla riscossione per i crediti vantati a valere sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione, e' fissato nella misura di € 2.000.
Art. 4
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E' approvato in € 8.482.616 in termini di competenza, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2012.
Art. 5
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Ai sensi dell'art. 60, comma 12-bis, della legge regionale n.
11 del 2006, il limite dell'importo per il mantenimento del residuo passivo e' fissato nella misura di € 1.000.
Art. 6
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Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese, per l'anno 2012, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza in conformita' a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della legge regionale n. 11 del 2006.
ELENCHI Art. 7
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Per gli effetti di cui all'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.
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Ai fini dell'assolvimento degli oneri previsti all'art. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quarter, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n.
148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e limitatamente agli impegni assunti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore competente e mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, provvede all'integrazione delle somme dovute per la maggiorazione dell'IVA.
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Per gli effetti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti e quelli relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (UPB S08.01.004 - cap.
SC08.0045), quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.
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Per gli effetti di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.
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Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la riassegnazione delle somme di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione vincolata nonche' per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari.
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L'applicazione della procedura di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 e' limitata alle somme di importo superiore a € 500.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2.
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Art. 8
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E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONEDEL BILANCIO ANNUALE Art. 9
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L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto (previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a destinazione non vincolata) in appositi capitoli, istituiti o da istituire, nello stato di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unita' previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con le iscrizioni effettuate in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con specifica destinazione dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea, da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, in...
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