LEGGE REGIONALE 15 marzo 2012, n. 7 - Bilancio di previsione per l'anno 2012 e bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014. Stato di previsione dell'entrata.

(Pubblicato nel Supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 11 del 16 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge Art. 1

  1. Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate dovute alla Regione per l'anno 2012, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

    Art. 2

  2. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e' autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti, l'istituzione nello stato di previsione dell'entrata di nuovi capitoli nell'ambito delle corrispondenti unita' previsionali di base istituite o da istituire col medesimo provvedimento.

    Art. 3

  3. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilita' della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione delle leggi regionali 7 luglio 1975, n. 27, 5 maggio 1983, n. 11, e 9 giugno 1999, n. 23), il limite alla rinuncia alla riscossione di poste di entrata e' fissato nell'importo di € 15.

  4. Ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 11 del 2006, il limite massimo alla rinuncia alla riscossione per i crediti vantati a valere sui fondi di rotazione e assimilati in essere presso gli istituti di credito incaricati della gestione di leggi di incentivazione, e' fissato nella misura di € 2.000.

    Art. 4

  5. E' approvato in € 8.482.616 in termini di competenza, dal 1° gennaio al 31 dicembre, il totale della spesa della Regione per l'anno 2012.

    Art. 5

  6. Ai sensi dell'art. 60, comma 12-bis, della legge regionale n.

    11 del 2006, il limite dell'importo per il mantenimento del residuo passivo e' fissato nella misura di € 1.000.

    Art. 6

  7. Sono autorizzati gli impegni, le liquidazioni e i pagamenti delle spese, per l'anno 2012, dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo lo stato di previsione della spesa annesso alla presente legge entro il limite di stanziamento di competenza in conformita' a quanto disposto dagli articoli 38, 40 e 41 della legge regionale n. 11 del 2006.

    ELENCHI Art. 7

  8. Per gli effetti di cui all'art. 19 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle iscritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

  9. Ai fini dell'assolvimento degli oneri previsti all'art. 2, commi 2-bis, 2-ter e 2-quarter, del decreto legge 13 agosto 2011, n.

    138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n.

    148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), e limitatamente agli impegni assunti anteriormente all'entrata in vigore del medesimo, l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, previa richiesta dell'Assessore competente e mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, provvede all'integrazione delle somme dovute per la maggiorazione dell'IVA.

  10. Per gli effetti di cui all'art. 20 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per integrare gli stanziamenti relativi alla restituzione di tributi indebitamente percetti e quelli relativi a stipendi, pensioni ed altri assegni fissi, tassativamente autorizzati e regolati per legge e per integrare la dotazione del fondo speciale per la riassegnazione delle somme perente agli effetti amministrativi (UPB S08.01.004 - cap.

    SC08.0045), quelle iscritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

  11. Per gli effetti di cui all'art. 21 della legge regionale n. 11 del 2006, sono considerate spese occorrenti per la restituzione di somme avute in deposito o per il pagamento di quote di entrata devolute ad enti ed istituti, o di somme comunque riscosse per conto di terzi, quelle iscritte nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

  12. Si prescinde dalla deliberazione della Giunta regionale per la riassegnazione delle somme di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006, relative a spese derivanti da obblighi di legge o di contratto, per le spese a destinazione vincolata nonche' per le somme erroneamente erogate a terzi non beneficiari.

  13. L'applicazione della procedura di cui all'art. 21, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2006 e' limitata alle somme di importo superiore a € 500.000, fatti salvi i casi di cui al comma 2.

    QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO Art. 8

  14. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012.

    DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONEDEL BILANCIO ANNUALE Art. 9

  15. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e' autorizzato a iscrivere, con proprio decreto (previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore medesimo di concerto con gli Assessori competenti, per le assegnazioni a destinazione non vincolata) in appositi capitoli, istituiti o da istituire, nello stato di previsione della spesa nell'ambito delle corrispondenti unita' previsionali di base, istituite o da istituire, in corrispondenza con le iscrizioni effettuate in conto dei correlativi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, istituiti o da istituire, i fondi assegnati con specifica destinazione dalla Regione, dallo Stato, dall'Unione europea, da altri enti o soggetti pubblici e/o privati, in...

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