LEGGE REGIONALE 28 marzo 2012, n. 3 - Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale.

(Pubblicata nel 2° Supplemento del Bollettino ufficiale della Regione Piemonte del 30 marzo 2012 al n. 13 del 29 marzo 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Costituzione nuove aziende sanitarie 1. Le disposizioni di cui all'art. 24 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) si applicano, in quanto compatibili, in tutti casi di costituzione di nuove aziende sanitarie ai sensi degli articoli 18, 20 e 21 della medesima legge regionale.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale n. 18/2007

  1. Dopo il comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2007 e' inserito il seguente:

    '1-bis. Qualora si verifichi la coincidenza territoriale tra distretto ed ente gestore dei servizi socio assistenziali, il comitato dei sindaci di distretto di cui all'art. 8 e l'assemblea dei sindaci dell'ente gestore operano in modo congiunto e contestuale, assumendo la denominazione di comitato territoriale socio sanitario dei sindaci.'.

  2. Il comma 2 dell'art. 22 della legge regionale n. 18/2007 e' sostituito dal seguente:

    '2. La Regione promuove ed incentiva, anche finanziariamente, il raggiungimento di tale coincidenza, destinando, sentita la commissione consiliare competente, una significativa incentivazione agli enti gestori che hanno raggiunto o si impegnano a raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1.'.

  3. L'art. 23 della legge regionale n. 18/2007 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 23.

    Forme di coordinamento sovrazonale e di integrazione funzionale dei servizi 1. Al fine di promuovere il passaggio del servizio sanitario regionale da una fase caratterizzata dalla centralita' aziendale e da logiche competitive ad una nuova fase orientata alla cooperazione interaziendale ed alla realizzazione di reti integrate di offerta, anche a livello interprovinciale, conseguendo, in tal modo, il massimo livello possibile di efficacia sanitaria ed efficienza organizzativa, con le stesse modalita' di cui all'art. 20 comma 2, sono costituite le Federazioni Sovrazonali, di seguito denominate FS.

  4. La FS, a cui aderiscono tutte le aziende sanitarie regionali dell'area sovrazonale, e' una nuova societa' consortile a responsabilita' limitata di diritto privato.

  5. Alla FS sono attribuite, progressivamente ed in tempi successivi, secondo i principi di economicita', trasparenza, efficienza ed efficacia, le funzioni di:

    1. piani...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT