REGOLAMENTO REGIONALE 17 aprile 2012, n. 1 - Regolamento di attuazione della legge regionale 21 novembre 2008, n. 33 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 9 del 30 aprile 2012) IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e finalita' 1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 33 (Disciplina in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio), di seguito denominata 'legge regionale', definisce le procedure per l'esercizio ed il controllo sanitario interno ed esterno delle piscine ad uso natatorio, nonche' ne disciplina gli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza in relazione ai contenuti dell'Accordo Stato-Regioni del 16 gennaio 2003, al fine di garantire la salubrita' degli ambienti e delle acque e condizioni di sicurezza e benessere per gli utenti ed il personale addetto alla gestione degli impianti.

Art. 2

Definizioni tecniche ed operative 1. Agli effetti del presente regolamento si definisce:

a) Piscina: complesso attrezzato per la balneazione che comporta la presenza di uno o piu' bacini artificiali utilizzati per attivita' ricreative, formative, sportive e terapeutiche esercitate nell'acqua contenuta nei bacini stessi;

b) Piscina ad uso terapeutico: piscina nella quale vengono svolte le attivita' di cura e riabilitazione disciplinate dagli articoli 193 e 194 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

c) Piscina termale: piscina destinata ad attivita' disciplinate dall'art. 194 del regio decreto n. 1265/1934, che utilizza acque definite come termali dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale);

d) Bacino di balneazione: bacino artificiale alimentato con acque superficiali marine o dolci gia' classificate come acque di balneazione in base alla normativa vigente ed in quanto tali soggette al rispetto dei requisiti igienico-ambientali previsti dalla normativa stessa;

e) Condominio: edificio o complesso edilizio la cui proprieta' e' regolata dagli articoli 1117 e ss. del codice civile; e' assimilato a 'condominio' l'edificio o complesso residenziale costituito da piu' di 4 unita' abitative ancorche' appartenente ad un unico proprietario (persona fisica, giuridica o in comproprieta' pro indiviso);

f) Unita' abitativa: insieme di uno o piu' locali preordinato come autonomo appartamento e designato ad alloggio; e' assimilata ad unita' abitativa l'unita' commerciale o artigianale o direzionale ubicata nel condominio, purche' l'uso della piscina sia limitato ai titolari dell'attivita' e ai loro dipendenti o collaboratori);

g) Singola abitazione: edificio residenziale costituito da un'unica unita' abitativa;

h) Vasca di piscina: bacino artificiale la cui acqua viene utilizzata per piu' turni di attivita', con reintegri e svuotamenti periodici, e viene mantenuta nelle condizioni previste mediante impianti di trattamento proporzionati alle dimensioni e all'utilizzo del bacino stesso;

i) Sezione vasche: insieme degli spazi direttamente interessati alle attivita' natatorie e di balneazione;

j) Sezione servizi: insieme degli spazi adibiti a spogliatoio, deposito abiti, servizi igienici e docce, deposito attrezzi, primo soccorso, nonche' quelli del personale istruttore, arbitri e personale di servizio;

k) Impianti tecnici: centrale idrica, centrale termica, impianti per il trattamento dell'acqua, impianti antincendio, impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, impianti di scarico delle acque, impianti di sicurezza ed allarme;

l) Sezione pubblico: insieme degli spazi destinati ad anditi, posti per spettatori, spazi accessori, servizi igienici, servizi igienici destinati agli spettatori;

m) Sezione attivita' complementari: spazi destinati ad attivita', anche sportive, diverse dalle attivita' natatorie e di balneazione, oltre che attivita' di ristorazione, bar, spazi per attivita' culturali, riunioni, uffici, sale stampa ed altre attivita' accessorie comunque denominate;

n) Acqua di approvvigionamento: acqua utilizzata per l'alimentazione delle vasche (riempimento e reintegro) e quella destinata agli usi igienico-sanitari e potabili;

o) Acqua di immissione in vasca: acqua di immissione in vasca, di ricircolo e di reintegro opportunamente trattate per assicurarne i requisiti necessari;

p) Acqua contenuta in vasca: acqua presente nel bacino natatorio, a diretto contatto con i bagnanti;

q) Piscine di categoria A: piscine pubbliche o private destinate ad una utenza pubblica:

1) Piscina di classe A/1: piscina pubblica o privata aperta al pubblico.

2) Piscina di classe A/2: piscina ad uso collettivo inserita in strutture ricettive alberghiere, extra alberghiere, all'aria aperta o agrituristiche, a disposizione esclusiva degli alloggiati, nonche' inserite in altre strutture adibite ad uso collettivo (quali collegi, convitti, scuole, universita', palestre, circoli ed associazioni) accessibili ai soli ospiti, studenti, clienti o soci;

3) Piscina di classe A/3: impianti finalizzati al gioco acquatico;

4) Piscina di classe A/4: strutture complesse comprendenti piscine rientranti in piu' di una delle precedenti classi;

r) Piscina di categoria B: piscine costituenti parti comuni dell'edificio, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, e destinate agli abitanti del condominio stesso e le piscine di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edificio o complesso residenziale destinate agli abitanti dell'edificio o del complesso stesso e non comprese tra quelle classificate nella classe A/2:

1) Piscina di classe B/1: piscina facente parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi residenziali costituiti da piu' di 4 unita' abitative.

2) Piscina di classe B/2: piscina facente parte di condomini o di pertinenza di abitazioni private facenti parte di edifici o complessi residenziali costituiti da non piu' di 4 unita' abitative;

s) Piscina di categoria C: piscine destinate ad usi speciali collocate all'interno di strutture di cura, di riabilitazione e termali;

t) Piscina scoperta: complesso con uno o piu' bacini artificiali non confinati entro strutture chiuse permanenti;

u) Piscina coperta: complesso con uno o piu' bacini artificiali confinati entro strutture chiuse permanenti;

v) Piscina di tipo misto: complesso con uno o piu' bacini artificiali scoperti e coperti utilizzabili anche contemporaneamente;

z) Piscina di tipo convertibile: complesso con uno o piu' bacini artificiali nei quali gli spazi destinati alle attivita' possono essere aperti o chiusi in relazione alle condizioni atmosferiche;

aa) Vasche agonistiche: per nuotatori e di addestramento al nuoto, con i requisiti per i quali la piscina e destinata, in conformita' alle norme della F.I.N. e della F.I.N.A.;

bb) Vasche per tuffi ed attivita' subacquee: vasche aventi i requisiti specifici per i quali sono destinate, in conformita' alle norme della F.I.N. e della F.I.N.A.;

cc) Vasche ricreative: vasche aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee al gioco ed alla balneazione;

dd) Vasche per bambini: vasche aventi requisiti morfologici e funzionali che le rendono idonee per la balneazione dei bambini;

ee) Vasche polifunzionali: vasche aventi caratteristiche morfologiche e funzionali che consentono l'uso del bacino contemporaneamente per attivita' differenti o che posseggono requisiti di convertibilita' che le rendono idonee ad usi diversi;

ff) Vasche ricreative attrezzate: vasche caratterizzate dalla prevalenza di attrezzature accessorie quali: acquascivoli, sistemi di formazione onde, fondi mobili;

gg) Vasche per usi riabilitativi: vasche aventi requisiti morfologici e funzionali, nonche' dotazioni di attrezzature specifiche per l'esercizio esclusivo di attivita' riabilitative e rieducative sotto il controllo sanitario specialistico;

hh) Vasche per usi curativi e termali: vasche nelle quali l'acqua viene utilizzata come mezzo terapeutico in relazione alle sue caratteristiche fisicochimiche intrinseche o alle modalita' con cui viene in contatto con i bagnanti e nelle quali l'esercizio dell'attivita' di balneazione viene effettuato sotto il controllo sanitario specialistico.

Art. 3

Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, in ottemperanza alla previsione dell'art. 1, comma 3, della legge regionale, si applicano esclusivamente alle piscine classificate nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4 e B/1; restano escluse le piscine classificate nella categoria B/2 e nella categoria C.

Art. 4

Soggetti e competenze 1. Il Sindaco:

a) adotta, qualora ne ricorrano i presupposti giuridici, ai sensi del vigente ordinamento in materia di enti locali, i provvedimenti contingibili ed urgenti necessari alla tutela della salute pubblica, previo parere tecnico-sanitario del Servizio di Igiene e Sanita' Pubblica, di seguito denominato 'SISP', competente per ambito territoriale, del Dipartimento di Prevenzione dell'ASREM. Restano fatte salve le competenze prescrittive, sanzionatorie e inibitorie previste in capo al SISP, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale, qualora si accertino situazioni di non conformita' nella gestione dell'impianto natatorio;

b) attiva, in stretta collaborazione con il SISP e la Regione, gli interventi di informazione e di educazione nei confronti della popolazione per promuovere la diffusione dell'attivita' natatoria nel territorio di competenza e per favorire il corretto utilizzo degli impianti;

c) gestisce, in collaborazione con il SISP, i flussi...

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