LEGGE REGIONALE 6 aprile 2012, n. 13 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 29/I del 10 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1 Quadro finanziario di riferimento 1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 'Ordinamento del bilancio e della contabilita' della Regione' e' fissato, in termini di competenza, in euro 1.657.976.955,94 per l'esercizio 2012.

Art. 2 Rifinanziamenti e fondi speciali 1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2012 e pluriennale 2012-2014, in relazione a leggi settoriali di spesa, la cui quantificazione deve essere prevista nella legge finanziaria, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera c) della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 'Ordinamento del bilancio e della contabilita' della regione', sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

  1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n.

    39, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nell'esercizio 2012, sono determinati, per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d'investimento.

    Art. 3 Attribuzione alla Regione del gettito derivante dalla lotta all'evasione in materia di compartecipazione regionale all'IVA 1. A decorrere dal 2012, sulla base delle modalita' stabilite dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 'Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario', i proventi derivanti dalle attivita' di controllo, liquidazione delle dichiarazioni e accertamento, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale e contenzioso tributario riferiti alla quota di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto (IVA) sono attribuiti alla Regione e riversati direttamente in uno specifico conto corrente acceso presso la tesoreria regionale.

  2. La Giunta regionale e' autorizzata ad adottare gli atti necessari per l'attuazione del comma 1.

  3. La Giunta regionale comunica periodicamente alla competente commissione consiliare l'entita' dei proventi derivanti dalle attivita' di cui al comma 1

    Art. 4 Riordino dell'azienda regionale Veneto Agricoltura 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riordino dell'azienda regionale Veneto Agricoltura, istituita con legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 'Istituzione dell'azienda regionale per i settori agricolo, forestale e agro-alimentare 'Veneto Agricoltura'', che, attraverso interventi di razionalizzazione e di miglioramento dell'efficienza delle funzioni e dei servizi, consenta di conseguire significativi risparmi nelle spese di funzionamento dell'azienda.

  4. La Giunta regionale e' autorizzata, previo parere della commissione consiliare competente, ad apportare al bilancio di previsione le opportune variazioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

    Art. 5 Modifica dell'art. 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 'Istituzione della Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA)' 1. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell'art. 8 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, cosi' come introdotti dal comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009', sono abrogati.

  5. Gli incarichi dirigenziali conferiti in applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono confermati fino alla loro scadenza.

  6. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo comporta minori oneri per il bilancio regionale, quantificati in euro 135.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 (UPB U0046 'Servizi alle imprese e alla collettivita' rurale' del bilancio pluriennale 2012-2014).

    Art. 6 Modifica dell'art. 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 'Istituzione del difensore civico' 1. L'art. 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28 e' cosi' sostituito:

    'Art. 15 (Trattamento economico). - 1. Al difensore civico spetta il 30 per cento dell'indennita', della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 'Trattamento indennitario dei consiglieri regionali' e successive modificazioni per i consiglieri regionali e secondo le modalita' per gli stessi previste.'.

  7. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono allocate nell'UPB U0152 'Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane' del bilancio di previsione 2012.

    Art. 7 Modifica dell'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 'Istituzione dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori' 1. L'art. 7 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42 e successive modificazioni e' cosi' sostituito:

    'Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Al titolare dell'ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori spetta il 30 per cento dell'indennita' della diaria a titolo di rimborso spese, del rimborso spese di trasporto e del trattamento di missione previsti dalla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 'Trattamento indennitario dei consiglieri regionali' e successive modificazioni, per i consiglieri regionali e secondo le modalita' per gli stessi previste.'.

  8. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente articolo sono allocate nell'UPB U0152 'Servizi a favore delle persone disabili, adulte ed anziane' del bilancio di previsione 2012.

    Art. 8 Nuove disposizioni in materia di piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell'assemblea legislativa 1. Il piano straordinario di sviluppo e ammodernamento del sistema informativo dell'assemblea legislativa, attivato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 62 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 'Legge regionale finanziaria per l'esercizio 2008' e' mantenuto in essere per un periodo di ulteriori due anni, in funzione del completamento dell'adeguamento del sistema informativo del Consiglio regionale con la sua messa a regime nell'ambito del nuovo assetto istituzionale ed organizzativo del Consiglio regionale derivante dal processo di revisione statutaria e regolamentare.

  9. La unita' operativa di supporto istituita ai sensi dell'art.

    62, comma 2, della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 e la disciplina del relativo incarico dirigenziale a tempo determinato sono ridefiniti per un periodo massimo complessivo pari a quello del piano di cui al comma 1. L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale assume le conseguenti determinazioni di carattere organizzativo e la Giunta regionale provvede ai relativi adempimenti di competenza in conformita' alle proposte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

  10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 54.000,00 per l'esercizio 2012, euro 65.000,00 per l'esercizio 2013 ed euro 11.000,00 per l'esercizio 2014, si fa fronte con un incremento di pari importo della dotazione delle risorse allocate nell'UPB U0001 'Consiglio regionale' del bilancio di previsione per l'esercizio 2012 e bilancio pluriennale 2012-2014 e con la corrispondente diminuzione della dotazione iscritta nell'UPB U0017 'Oneri per il personale'.

    Art. 9 Modifica dell'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 'Trattamento indennitario dei consiglieri regionali' 1. Al comma 2 dell'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 le parole 'ad esclusione dell'indennita' di carica di cui all'art. 1, comma 1', sono soppresse.

  11. L'art. 8-bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5, cosi' come modificato dal comma 1, si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

  12. Agli oneri derivanti dal presente articolo quantificabili in euro 30.000,00 per l'esercizio 2012 ed in euro 45.000,00 per ciascuno degli esercizi 2013 e 2014 si fa fronte con le risorse allocate nell'UPB U0002 'Giunta regionale' del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014.

    Art. 10 Abrogazione dell'art. 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n.

    11 'Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011' 1. L'art. 43 della legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11 e' abrogato.

    Art. 11 Modifica dell'art. 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 'Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione' 1. L'art. 17 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, e' sostituito dal seguente articolo:

    'Art. 17 (Uffici per le relazioni con il pubblico (URP)). - 1. Al fine di migliorare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione e di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa, e' prevista l'attivita' degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP).'.

    Art. 12 Fondi per interventi di cui al 'Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre 2010' 1. Al fine di far fronte alle gravi situazioni di rischio idrogeologico che interessano buona parte del territorio regionale e porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonche' per realizzare bacini di laminazione delle piene, in conformita' al 'Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico' e secondo i criteri di priorita' nello stesso formulati, e' istituito il fondo denominato 'Piano straordinario degli interventi a seguito dell'emergenza alluvionale del novembre...

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