LEGGE REGIONALE 12 aprile 2012, n. 7 - Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.

  1. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attivita' di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate.

    Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:

    1. tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente, e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;

    2. piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura.

  2. L'attivita' di piercing al lobo dell'orecchio e' disciplinata ai sensi degli articoli 6 e 8.

    Art. 3 Esercizio dell'attivita' 1. L'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita' (Scia), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13.

  3. La Scia e' presentata al registro delle imprese, che la trasmette allo sportello unico per le attivita' produttive di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e all'Azienda per i servizi sanitari.

    Art. 4 Percorsi formativi 1. La Regione promuove l'organizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2.

  4. Per le attivita' di tatuaggio e di piercing sono previsti percorsi...

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