LEGGE REGIONALE 12 aprile 2012, n. 7 - Disciplina delle attivita' di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 16 del 18 aprile 2012)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Promulga
la seguente legge:
Art. 1 Finalita' e oggetto 1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 32, comma 1, della Costituzione e nel rispetto delle competenze stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' e promuove tutte le azioni necessarie a prevenire i possibili rischi alla salute umana che possono essere collegati all'applicazione dei trattamenti oggetto della presente legge.
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Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina le attivita' di tatuaggio, di piercing e le pratiche a queste correlate.
Art. 2 Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per:
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tatuaggio: la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, compreso il trucco permanente, e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti;
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piercing: la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura.
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L'attivita' di piercing al lobo dell'orecchio e' disciplinata ai sensi degli articoli 6 e 8.
Art. 3 Esercizio dell'attivita' 1. L'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, e' soggetto a segnalazione certificata di inizio attivita' (Scia), attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti di cui agli articoli 10 e 13.
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La Scia e' presentata al registro delle imprese, che la trasmette allo sportello unico per le attivita' produttive di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attivita' produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e all'Azienda per i servizi sanitari.
Art. 4 Percorsi formativi 1. La Regione promuove l'organizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento finalizzati all'acquisizione di adeguate conoscenze relativamente agli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione nell'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2.
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Per le attivita' di tatuaggio e di piercing sono previsti percorsi...
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