LEGGE REGIONALE 3 aprile 2012, n. 5 - Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 (Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422) e alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 44 (Normativa servizi pubblici di trasporto regionale).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 5 aprile 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

Sostituzione del titolo della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37

  1. Il titolo della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 'Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422' e' sostituito dal seguente:

    'Norme in materia di trasporto pubblico regionale e locale in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422'.

    Art. 2

    Modificazioni all'articolo 1

  2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 37/1998, dopo le parole:

    'trasporto pubblico' sono aggiunte le seguenti: 'regionale e'.

  3. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 37/1998, dopo le parole:

    'n. 422' sono aggiunte le seguenti: 'e sue successive modificazioni e integrazioni' e dopo le parole: 'trasporto pubblico' sono aggiunte le seguenti: 'regionale e'.

    Art. 3

    Sostituzione dell'articolo 2

  4. L'articolo 2 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 2

    Principi programmatici regionali 1. La Regione persegue lo sviluppo e il miglioramento del sistema del trasporto regionale, promuovendo interventi finalizzati al coordinamento dei modi di trasporto, alla realizzazione di un sistema integrato della mobilita' e delle relative strutture, in armonia con i principi dello Statuto regionale e con i contenuti del piano urbanistico strategico territoriale.

  5. La Regione per le finalita' di cui al comma 1:

    1. assicura un sistema integrato di trasporto capace di garantire il diritto dei cittadini alla mobilita', favorendo il superamento delle barriere che ne limitano l'accessibilita' e assicurando idonee condizioni di servizi ai territori a domanda debole, ai territori montani e allo spazio rurale anche con sistemi alternativi a quelli definiti tradizionali, ivi compresi quelli previsti all'articolo 2 bis, comma 1, lettera b);

    2. concorre alla realizzazione di un equilibrato sviluppo economico e sociale dell'intero territorio regionale, garantendo ai cittadini pari opportunita' di spostamento e di accesso ai servizi ed ai luoghi di lavoro e di studio;

    3. promuove un sistema di mobilita' che, coerentemente con gli obiettivi di salvaguardia dell'ambiente e della qualita' della vita e nell'ambito di uno sviluppo ecosostenibile, individua misure per la riduzione dei gas serra e dell'inquinamento acustico, nonche' per la progressiva conversione del modello incentrato sul veicolo privato a motore;

    4. promuove lo sviluppo del trasporto regionale e locale anche attraverso l'incentivazione dell'aggregazione tra i soggetti pubblici e privati;

    5. accantona annualmente una quota di risorse per incentivare ed attuare azioni di promozione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, compresi quelli sperimentali connessi ai servizi minimi. La Giunta regionale, acquisito il parere del Consiglio delle autonomie locali (CAL), disciplina con proprio atto le modalita' per la gestione delle somme accantonate;

    6. accantona annualmente una quota di risorse ai fini dell'erogazione di contributi ai comuni per l'applicazione di tariffe speciali, in favore di persone disabili nonche' di categorie socialmente deboli, per l'accesso ai mezzi del trasporto pubblico regionale e locale. La Giunta regionale disciplina con regolamento le modalita' per la gestione delle somme accantonate.'.

    Art. 4

    Integrazione alla l.r. 37/1998

  6. Dopo l'articolo 2 della l.r. 37/1998 e' inserito il seguente:

    'Art. 2 bis Definizione dei sistemi di trasporti 1. Ai fini della presente legge si intende:

    1. per sistema di trasporto pubblico regionale e locale tradizionale quello effettuato con treni, autobus, natanti, tranvie, filovie, metropolitane, nonche' sistemi a fune su sede fissa, scale mobili, ascensori e tappeti mobili che abbiano particolare rilevanza sulla mobilita' urbana, con conseguente riduzione degli altri sistemi di mobilita';

    2. per sistema di trasporto pubblico regionale e locale non tradizionale quello effettuato con sistemi privati organizzati collettivi e non collettivi, quali car sharing, car pooling, bike sharing e simili.'.

    Art. 5

    Sostituzione dell'articolo 3

  7. L'articolo 3 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3

    Finalita' 1. La Regione disciplina il trasporto pubblico regionale e locale, effettuato con qualunque sistema e con qualsiasi modalita' di trasporto ai sensi della presente legge, come esercizio unitario su base regionale. A tal fine:

    1. promuove il miglioramento della mobilita' urbana, da conseguire attraverso la valorizzazione e la qualificazione del trasporto pubblico, nonche' il contenimento del traffico privato mediante l'offerta di altri sistemi di trasporto di adeguata efficacia temporale, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;

    2. garantisce il miglioramento dell'offerta della mobilita' extraurbana, anche tramite l'integrazione tra i diversi sistemi di trasporto, tradizionali e non tradizionali anche a chiamata;

    3. individua modalita' particolari di espletamento dei servizi di linea, che possono essere espletati dalle imprese che hanno i requisiti per esercitare autoservizi pubblici non di linea o servizi di trasporto di persone su strada;

    4. promuove, per gli abitanti di isola Maggiore, gli adeguati collegamenti con le sponde del lago Trasimeno;

    5. determina, con il concorso degli enti locali, il livello dei servizi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilita' dei cittadini;

    6. promuove l'economicita', l'efficienza e l'efficacia nella gestione dei servizi, garantendone adeguati livelli di qualita' e sicurezza;

    7. regola l'esercizio del trasporto pubblico regionale e locale mediante contratti di servizio e criteri di trasparenza, di economicita' ed efficienza al fine di assicurare una piena corrispondenza fra oneri e risorse disponibili al netto dei proventi tariffari;

    8. promuove ed incentiva l'integrazione tariffaria fra modi, tipi e vettori del trasporto pubblico regionale e locale; promuove, altresi', forme di tariffazione agevolata in favore di persone disabili, categorie socialmente deboli e studenti;

    9. assicura il monitoraggio della mobilita' regionale, garantendo l'accesso alle informazioni agli enti locali, alle aziende e agli utenti del trasporto pubblico nel rispetto della normativa vigente;

    10. coordina, attraverso specifici studi ed atti previsti dalla normativa vigente, le politiche di pianificazione del territorio con quelle dei trasporti;

    11. coordina, attraverso l'Osservatorio della mobilita' di cui all'articolo 33, coinvolgendo direttamente gli enti locali e le aziende del trasporto, i flussi di informazioni relativi alla gestione dell'offerta e della domanda;

    12. promuove e sostiene l'informazione per il sistema mobilita' (infomobilita') e favorisce ogni forma di pubblicita' finalizzata a rendere semplice ed immediato l'accesso ai sistemi di trasporto pubblico regionale e locale;

    13. promuove ogni forma di lotta all'evasione del pagamento dei titoli di viaggio.'.

    Art. 6

    Modificazioni all'articolo 4

  8. La rubrica dell'articolo 4 della l.r. 37/1998 e' sostituita dalla seguente: 'Trasporto pubblico regionale e locale'.

  9. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/1998, dopo le parole:

    'trasporto pubblico' sono aggiunte le seguenti: 'regionale e'.

  10. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 37/1998 e' abrogata.

    Art. 7

    Sostituzione dell'articolo 5

  11. L'articolo 5 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 5

    Servizi ferroviari e di autotrasporto 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e amministrazione inerenti i servizi ferroviari di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo e all'articolo 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e sue successive modificazioni ed integrazioni.

  12. La Giunta regionale affida la gestione dei servizi, regolando il rapporto con contratti di servizio ai sensi della normativa vigente.

  13. I servizi su gomma interferenti con quelli ferroviari non sono consentiti. Sono considerati interferenti quelli che hanno orari simili di partenza e di arrivo e seguono prevalentemente lo stesso percorso. Qualora l'utenza media servita in via ordinaria dal servizio ferroviario, monitorata per un periodo significativo, risulti inferiore ai trenta passeggeri, puo' essere consentito il servizio con autobus in sostituzione al treno.

  14. L'applicazione del comma 3 e le relative procedure di valutazione e monitoraggio sono disciplinate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 21.'.

    Art. 8

    Integrazione alla l.r. 37/1998

  15. Dopo l'articolo 5 della l.r. 37/1998 e' inserito il seguente:

    'Art. 5 bis Gestione dei servizi ferroviari 1. Il gestore dei servizi ferroviari di cui all'articolo 8 del decreto legislativo puo' gestire i servizi di trasporto e l'infrastruttura ed e' tenuto a separare, sul piano della contabilita':

    1. le attivita' relative all'esercizio dei servizi di trasporto da quelle della gestione dell'infrastruttura ferroviaria;

    2. la gestione dei servizi ferroviari da quella dei servizi su gomma.'.

    Art. 9

    Sostituzione dell'articolo 7

  16. L'articolo 7 della l.r. 37/1998 e' sostituito dal seguente:

    'Art. 7

    Definizione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma e su ferro 1. I servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma sono classificati in:

    1. urbani;

    2. extraurbani;

    3. interregionali.

  17. Sono servizi urbani di cui al comma 1, lettera a), quelli:

    1. svolti nell'ambito dei centri abitati senza soluzione di continuita' abitativa e con frequenti fermate;

    2. che collegano piu' centri abitati, collocati all'interno dello stesso comune, con brevi percorsi e frequenti fermate;

    3. che collegano in modo diretto i centri abitati del comune con lo scalo ferroviario o con...

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