LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 53 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Strarodinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalita' 1. La Regione Abruzzo, in conformita' alla normativa comunitaria ed alla legislazione statale e nell'esercizio delle funzioni di propria competenza riconosce, promuove e tutela il ruolo economico e sociale dei cittadini in qualita' di consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.

  1. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Abruzzo promuove tutte le forme associative fra i consumatori e gli utenti purche' siano costituite e dirette democraticamente e svolgano iniziative, non riconducibili ad attivita' di natura privata con scopi di lucro, volte a tutelare i diritti di consumatori ed utenti.

    Nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, la Regione persegue tutti quegli obiettivi atti a garantire i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti quali:

    1. diritto alla tutela della salute;

    2. diritto alla sicurezza, alla qualita' e igienicita' dei prodotti, dei servizi nonche' dei processi produttivi e la partecipazione agli stessi;

    3. diritto ad usufruire di un ambiente salvaguardato attraverso anche l'incentivazione dello sviluppo sostenibile, del risparmio energetico e della riduzione dell'impatto ambientale;

    4. diritto ad un'informazione commerciale veritiera, comprensibile e verificabile su tutti i beni e servizi di godimento individuale e collettivo;

    5. diritto di educazione al consumo di tutti quei prodotti rispondenti ai criteri dettati dalla normativa comunitaria e nazionale in campo di inquinamento ambientale, trasparenza dei materiali impiegati nei processi produttivi dei beni, trasparenza delle fasi produttive nei costi, luoghi di provenienza, vendita e rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati nella produzione degli stessi;

    6. diritto alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;

    7. diritto alla promozione, al sostegno e alla libera manifestazione dell'associazionismo democratico tra i consumatori e gli utenti;

    8. diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita', efficienza ed economicita';

    9. diritto ad usufruire di servizi di tutela giudiziale e stragiudiziale trasparenti, imparziali e con tempistiche brevi;

    10. diritto alla tutela dell'incolumita' personale;

    11. diritto alla partecipazione e alla trasparenza nei procedimenti delle pubbliche amministrazioni;

    12. diritto di accesso diretto alla giustizia senza intermediazione di tecnici;

    13. diritto di informazione e di accesso gratuito a tutti gli atti pubblici compreso le visure camerali;

    14. tutti i diritti riguardanti i consumatori ed utenti osservati nella Costituzione italiana, e nella legislazione comunitaria e nazionale non contemplati nella presente legge.

    Art. 2

    Consulta regionale degli utenti e dei consumatori 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, la Regione si avvale della Consulta regionale degli utenti e dei consumatori di seguito denominata 'CRUC'.

  2. La CRUC svolge i seguenti compiti:

    1. formula studi e proposte, avvalendosi di un proprio ufficio studi, sugli interventi di programma e sui disegni di legge della Giunta regionale che, direttamente o indirettamente, interessano i consumatori ed utenti;

    2. propone alla Giunta regionale studi e ricerche, atti normativi, tavoli di lavoro, convegni ed altre iniziative, con la collaborazione delle imprese, inerenti le filiere di produzioni dei beni, il commercio e il consumo, tesi a incentivare un'economia sana e sostenibile secondo standard di qualita', efficienza ed economicita';

    3. favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche locali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, proponendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;

    4. elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;

    5. promuove la prevenzione e la tutela della salute di consumatori ed utenti e la tutela dell'ambiente, segnalando agli organi politici competenti la necessita' di richiedere ai servizi delle agenzie regionali locali abilitate, l'effettuazione di analisi chimiche o chimico-fisiche, geologiche e biologiche, in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualita' dell'aria, delle acque e del suolo, in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica di alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico, del suolo e degli scarichi idrici;

    6. esamina l'andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati, costituendo all'occorrenza appositi osservatori;

    7. promuovere l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)', e dall'art. 11, comma 2 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica) in merito alla partecipazione delle associazioni di consumatori ed utenti, iscritte presso la CRUC, alla predisposizione delle carte dei servizi;

    8. promuove, in favore degli enti riconosciuti per la formazione professionale, appositi corsi anche in collaborazione con forze dell'ordine, distretti sanitari, enti pubblici, imprese, uffici giudiziari ecc. per il personale delle associazioni iscritte nel Registro...

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