LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2010, n. 53 - Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale - Strarodinario della Regione Abruzzo n. 15 del 17 dicembre 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Finalita' 1. La Regione Abruzzo, in conformita' alla normativa comunitaria ed alla legislazione statale e nell'esercizio delle funzioni di propria competenza riconosce, promuove e tutela il ruolo economico e sociale dei cittadini in qualita' di consumatori ed utenti di beni e servizi di godimento individuale e collettivo.
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Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione Abruzzo promuove tutte le forme associative fra i consumatori e gli utenti purche' siano costituite e dirette democraticamente e svolgano iniziative, non riconducibili ad attivita' di natura privata con scopi di lucro, volte a tutelare i diritti di consumatori ed utenti.
Nell'esercizio delle funzioni di propria competenza, la Regione persegue tutti quegli obiettivi atti a garantire i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti quali:
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diritto alla tutela della salute;
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diritto alla sicurezza, alla qualita' e igienicita' dei prodotti, dei servizi nonche' dei processi produttivi e la partecipazione agli stessi;
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diritto ad usufruire di un ambiente salvaguardato attraverso anche l'incentivazione dello sviluppo sostenibile, del risparmio energetico e della riduzione dell'impatto ambientale;
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diritto ad un'informazione commerciale veritiera, comprensibile e verificabile su tutti i beni e servizi di godimento individuale e collettivo;
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diritto di educazione al consumo di tutti quei prodotti rispondenti ai criteri dettati dalla normativa comunitaria e nazionale in campo di inquinamento ambientale, trasparenza dei materiali impiegati nei processi produttivi dei beni, trasparenza delle fasi produttive nei costi, luoghi di provenienza, vendita e rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati nella produzione degli stessi;
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diritto alla correttezza, trasparenza ed equita' nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
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diritto alla promozione, al sostegno e alla libera manifestazione dell'associazionismo democratico tra i consumatori e gli utenti;
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diritto all'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita', efficienza ed economicita';
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diritto ad usufruire di servizi di tutela giudiziale e stragiudiziale trasparenti, imparziali e con tempistiche brevi;
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diritto alla tutela dell'incolumita' personale;
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diritto alla partecipazione e alla trasparenza nei procedimenti delle pubbliche amministrazioni;
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diritto di accesso diretto alla giustizia senza intermediazione di tecnici;
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diritto di informazione e di accesso gratuito a tutti gli atti pubblici compreso le visure camerali;
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tutti i diritti riguardanti i consumatori ed utenti osservati nella Costituzione italiana, e nella legislazione comunitaria e nazionale non contemplati nella presente legge.
Art. 2
Consulta regionale degli utenti e dei consumatori 1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, la Regione si avvale della Consulta regionale degli utenti e dei consumatori di seguito denominata 'CRUC'.
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La CRUC svolge i seguenti compiti:
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formula studi e proposte, avvalendosi di un proprio ufficio studi, sugli interventi di programma e sui disegni di legge della Giunta regionale che, direttamente o indirettamente, interessano i consumatori ed utenti;
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propone alla Giunta regionale studi e ricerche, atti normativi, tavoli di lavoro, convegni ed altre iniziative, con la collaborazione delle imprese, inerenti le filiere di produzioni dei beni, il commercio e il consumo, tesi a incentivare un'economia sana e sostenibile secondo standard di qualita', efficienza ed economicita';
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favorisce ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche locali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, proponendo anche iniziative dirette a promuovere la piu' ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell'ambito delle autonomie locali;
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elabora programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti;
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promuove la prevenzione e la tutela della salute di consumatori ed utenti e la tutela dell'ambiente, segnalando agli organi politici competenti la necessita' di richiedere ai servizi delle agenzie regionali locali abilitate, l'effettuazione di analisi chimiche o chimico-fisiche, geologiche e biologiche, in materia di rifiuti, inquinamento acustico, di qualita' dell'aria, delle acque e del suolo, in attuazione delle normative regionali e nazionali in materia di tutela igienica di alimenti e bevande, di controllo dell'inquinamento atmosferico, del suolo e degli scarichi idrici;
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esamina l'andamento dei prezzi in materia di prodotti a prezzi liberi, sorvegliati o disciplinati, costituendo all'occorrenza appositi osservatori;
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promuovere l'attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 'Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)', e dall'art. 11, comma 2 della legge regionale 5 agosto 2004, n. 23 (Norme sui servizi pubblici locali a rilevanza economica) in merito alla partecipazione delle associazioni di consumatori ed utenti, iscritte presso la CRUC, alla predisposizione delle carte dei servizi;
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promuove, in favore degli enti riconosciuti per la formazione professionale, appositi corsi anche in collaborazione con forze dell'ordine, distretti sanitari, enti pubblici, imprese, uffici...
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