LEGGE REGIONALE 29 giugno 2011, n. 25 - Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011). Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 41/2005, 35/2006 e 55/2010.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 390 del 4 luglio 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 65/2010

  1. Dopo il comma 5 dell'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), e' aggiunto il seguente:

    '5-bis. Qualora non sia possibile procedere alla riduzione di cui al comma 5, lettera a), e' ammessa la riduzione delle spese generali dell'ente nella misura del 5 per cento rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2010 per analoghe finalita'.'.

    Art. 2

    Modifiche all'art. 9 della 1egge regionale n. 65/2010

  2. Dopo il comma 1 dell'art. 9 della legge regionale n. 65/2010 e' aggiunto il seguente:

    '1-bis. Ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono valutate la somma delle spese di personale e la somma delle spese correnti della Regione e degli enti dipendenti nel loro complesso.'.

  3. Dopo il comma 1-bis dell'art. 9 della legge regionale n.

    65/2010 e' aggiunto il seguente:

    '1-ter. Il rispetto del rapporto tra spese di personale e spese correnti di cui al comma 1-bis, e' certificato dalla Direzione generale della Regione competente in materia di bilancio, con riferimento agli ultimi bilanci consuntivi approvati.'.

    Art. 3

    Modifiche all'art. 19 della legge regionale n. 65/2010

  4. Al comma 1 dell'art. 19 della legge regionale n. 65/2010 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ', ed effettua altresi' il censimento degli organismi a composizione monocratica'.

  5. Al comma 2 dell'art. 19 della 1.r. 65/2010 le parole: 'di cui all'art. 6, comma 1' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui all'art.

    6, commi 1 e 3'.

    Art. 4

    Inserimento della sezione I-bis nel Capo III del Titolo II della legge regionale n. 65/2010

  6. Dopo la sezione I del capo III del titolo II della legge regionale n. 65/2010 e' inserita la seguente:

    'Sezione I-bis.

    Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese)'

    Art. 5

    Inserimento dell'art. 26-bis nella legge regionale n. 65/2010

  7. Nella sezione I-bis del Capo III del Titolo II della legge regionale n. 65/2010, dopo l'art. 26 e' inserito il seguente:

    'Art. 26-bis.

    Modifiche all'art. 10 della legge regionale n. 83/1995

  8. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 83 (Istituzione dell'Azienda Regionale Agricola di Alberese), e' sostituito dal seguente:

    'l. I compensi e le indennita' per l'amministratore, i revisori e il comitato consultivo sono cosi' determinati:

    1. il trattamento economico dell'amministratore, onnicomprensivo, e' determinato dalla Giunta regionale con riferimento agli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed e' adeguato automaticamente alle modifiche cui sono soggetti i suddetti emolumenti;

    2. agli amministratori di societa' costituite dall'Azienda, diversi dall'amministratore della stessa, l'indennita' e' determinata nella misura del 30 per cento di quella di cui alla lettera a) ed i rimborsi spese sono effettuati con i criteri di cui al comma 2;

    3. al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori e' corrisposta un'indennita' annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennita' spettante al Presidente della Giunta regionale;

    4. al Presidente e agli altri membri del Comitato consultivo e' corrisposto, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del Comitato stesso, un gettone di presenza di € 30,00.'.

  9. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 83/1995 e' sostituito dal seguente:

    '3. Al Presidente e agli altri membri del Collegio dei revisori di societa' costituite dall'Azienda e' corrisposta un'indennita' annua pari rispettivamente al 3 per cento e al 2 per cento dell'indennita' spettante al Presidente della Giunta regionale.'.

    Art. 6

    Inserimento dell'art. 26-ter nella legge regionale n. 65/2010

  10. Dopo l'art. 26-bis della legge regionale n. 65/2010 e' inserito il seguente:

    'Art. 26-ter.

    Decorrenza delle disposizioni di cui all'art. 26-bis 1. Le disposizioni di cui all'art. 26-bis si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi successivo alla data di cui all'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali).'.

    Art. 7

    Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 55/2010

  11. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 ottobre 2010, n. 55 (Disposizioni in materia di permanenza in carica degli organi di alcuni enti e organismi regionali), le parole '30 giugno' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre'.

    Art. 8

    Modifiche all'art. 82 della legge regionale n. 65/2010

  12. Al comma I dell'art. 82 della legge regionale n. 65/2010 le parole: 'all'art. 100' sono sostituite dalle seguenti: 'all'art. 90'.

  13. Al comma 1 dell'art. 82 della legge regionale n. 65/2010 le parole: '30 dicembre 2011' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2011'.

    Art. 9

    Modifiche all'art. 85 della legge regionale n. 65/2010

  14. Al comma 3 dell'art. 85 della legge regionale n. 65/2010 le parole: 'all'art. 86' sono sostituite dalle seguenti: 'all'art. 83'.

    Art. 10

    Modifiche all'art. 86 della legge regionale n. 65/2010

  15. La rubrica dell'art. 86 della legge regionale n. 65/2010 e' sostituita dalla seguente: 'Ufficio unico per l'esercizio associato delle funzioni'.

    Art. 11

    Modifiche all'art. 87 della legge regionale n. 65/2010

  16. Nella rubrica dell'art. 87 della legge regionale n. 65/2010 le parole: 'ufficio comune' sono sostituite dalle seguenti: 'ufficio unico.'.

  17. Al comma 1 dell'art. 87 della legge regionale n. 65/2010, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'La conferenza ha la stessa durata della convenzione stipulata per l'esercizio associato delle funzioni.'.

  18. Al comma 2 dell'art. 87 della legge regionale n. 65/2011 la parola 'individuato' e' sostituita dalla seguente: 'nominato'.

  19. Dopo il comma 2 dell'art. 87 della legge regionale 65/2011 e' inserito il seguente:

    '2-bis. Le nomine di competenza del CAL di cui al comma 2, sono effettuate entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all'art. 85. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza permanente e' validamente costituita con la sola presenza degli altri membri, fatta salva la possibilita' di successive integrazioni.'.

    Art. 12

    Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 65/2010 l. La lettera c) del comma 2 dell'art. 88 della 1egge regionale n. 65/2010 e' sostituita dalla seguente:

    'e) approvazione dei criteri di premialita' in favore degli enti locali che abbiano destinato risorse per la realizzazione dei servizi aggiuntivi.'.

  20. Al comma 3 dell'art. 88 della legge regionale n. 65/2010 le parole: 'ai comuni' sono sostituite dalle seguenti: 'agli enti locali'.

    Art. 13

    Modifiche all'art. 89 della legge regionale n. 65/2010

  21. Il comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 65/2010 e' sostituito dal seguente:

    '1. La proposta approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge regionale n. 42/1998 come modificato dalla presente legge e' formulata, per quanto riguarda la...

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