LEGGE REGIONALE 1 agosto 2011, n. 22 - Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 34 del 16 agosto 2011) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Sostituzione dell'art. 3

  1. L'art. 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85), e' sostituito dal seguente:

    'Art. 3 (Composizione e durata in carica). - 1. Il Comitato e' composto dal Presidente e da altri due componenti. I tre componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

  2. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

  3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un nome. In caso di parita' e' eletto il piu' anziano di eta'.

  4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

  5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

  6. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT