DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 2008, n. 153 - Regolamento recante modifiche al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, per l''esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in materia di guardie particolari, istituti di vigilanza e investigazione privata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni;

Visto il regolamento di esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisito il parere dell'Autorita' Garante della concorrenza e del mercato;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 aprile 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 luglio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1. Modifiche al Titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635

  1. Al titolo IV del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 249, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

      La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonche' della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali.

      ;

    2. l'articolo 250 e' sostituito dal seguente:

      Art. 250. - 1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.

      2. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d'origine, per lo svolgimento della medesima attivita'.

      3. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.".

      4. Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

      5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2.

      6. Il giuramento, quando e' prescritto, e' prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare e' ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.

      7. Fatte salve le altre responsabilita' previste dalla legge, lo svolgimento di attivita' per le quali e' prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge.

      ;

    3. all'articolo 251 il primo comma e' sostituito dal seguente:

      Con uno stesso decreto di approvazione una guardia particolare puo' essere autorizzata alla custodia di piu' proprieta' appartenenti a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso piu' istituti di vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima societa' o da questa controllati, secondo le modalita' regolate da apposito accordo sindacale nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni imposte dall'autorita' per le finalita' di vigilanza previste dalla legge.

      ;

    4. l'articolo 252 e' sostituito dal seguente:

      Art. 252. - 1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di province diverse, il decreto di approvazione e' rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la qualita' dei servizi."

      ;

    5. dopo l'articolo 252 e' inserito il seguente:

      Art. 252-bis. - 1. Le guardie particolari sono iscritte in un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l'impiego prevalente nell'anno, nonche', succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.

      2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente l'approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell'interno.

      3. Il Ministero dell'interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un'unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attivita' di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

      ;

    6. l'articolo 254 e' sostituito dal seguente:

      Art. 254. - 1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.

      2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'articolo 230 del presente regolamento.

      3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualita', ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le generalita', gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono.

      4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento."

      ;

    7. dopo l'articolo 256 e' inserito il seguente:

      Art. 256-bis. - 1. Sono disciplinate dagli articoli 133 e 134 della legge tutte le attivita' di vigilanza e custodia di beni mobili o immobili per la legittima autotutela dei diritti patrimoniali ad essi inerenti, che non implichino l'esercizio di pubbliche funzioni o lo svolgimento di attivita' che disposizioni di legge o di regolamento riservano agli organi di polizia.

      2. Rientrano, in particolare, nei servizi di sicurezza complementare, da svolgersi a mezzo di guardie particolari giurate, salvo che la legge disponga diversamente o vi provveda la forza pubblica, le attivita' di vigilanza concernenti:

      a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella assicurata dalla forza pubblica;

      b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle prescrizioni dell'autorita', ferme restando le disposizioni vigenti per garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;

      c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli di valore; nonche' la vigilanza nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;

      d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;

      e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che puo' costituire, anche in via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o dell'incolumita' pubblica o della tutela ambientale.

      3. Rientra altresi' nei servizi di sicurezza complementare la vigilanza presso tribunali ed altri edifici pubblici, installazioni militari, centri direzionali...

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