Art
1.
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facolta' di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile, nonche' di coordinare con le disposizioni del Codice civile emendato quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1852, che approva il testo del libro primo del Codice civile;
Visto il R. decreto 24 aprile 1939, n. 640, contenente le disposizioni per l'attuazione del predetto libro primo del Codice civile e le disposizioni transitorie;
Visto il R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1.
Ogni comune ha un ufficio di stato civile.
Il podesta' o chi in sua vece regge il comune e' l'ufficiale dello stato civile.
Egli puo' delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a uno o piu' consultori o, in mancanza, ad altre persone che hanno i requisiti per la nomina a consultore.
Per gli atti di nascita, di morte e di richiesta della pubblicazione di matrimonio la delegazione puo' essere fatta anche al segretario comunale o ad altri impiegati del comune.
Art
1.
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA
Viste le leggi 30 dicembre 1923, n. 2814, e 24 dicembre 1925, n. 2260, che delegano al Governo del Re la facolta' di apportare modificazioni ed aggiunte al Codice civile, nonche' di coordinare con le disposizioni del Codice civile emendato quelle relative alla medesima materia contenute in altre leggi;
Visto il R. decreto 12 dicembre 1938, n. 1852, che approva il testo del libro primo del Codice civile;
Visto il R. decreto 24 aprile 1939, n. 640, contenente le disposizioni per l'attuazione del predetto libro primo del Codice civile e le disposizioni transitorie;
Visto il R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo: Art. 1 ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 39612
Art
2.
Quando le grandi citta' sono divise in quartieri, o quando un comune di terraferma comprende un'isola, ovvero quando una borgata o frazione di comune e' lontana dal capoluogo o non ha con questo facili comunicazioni, o concorrono circostanze gravi, possono istituirsi in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune separati uffici di stato civile con decreto del ministro per la grazia e giustizia.
Gli uffici di stato civile di uno stesso comune sono distinti con numero progressivo.
La delegazione in questi casi e' fatta alle persone che in ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di comune fanno le veci del podesta' o ad altra persona che ha i requisiti di cui all'art. 7 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e non si trova in alcuno dei casi di cui all'art. 8 della legge stessa.
Art
3.
Ogni delegazione deve essere approvata dal procuratore del Re. L'atto di delegazione deve farsi in doppio originale e da esso deve risultare l'accettazione della delegazione quando non si tratta di segretario comunale o di altro impiegato del comune o di colui che fa le veci del podesta' nei quartieri delle citta', nelle isole, nelle borgate o nelle frazioni di un comune.
L'approvazione del procuratore del Re e' apposta su ciascun originale.
Uno degli originali e' depositato nella cancelleria del tribunale; l'altro e' depositato negli archivi comunali ed e' conservato tra gli atti dello stato civile.